Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
1 . Premessa
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
| Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022 | 
| Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione | 
| Benefici | Estinzione della violazione | 
| Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale | 
| Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024
 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023  | 
| Termine per la regolarizzazione  | 
31.3.2024 | 
| Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare | 
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.