Circolare n. 21/2025

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Regolamento attuativo

L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del suddetto DL 202/2024 convertito.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

In assenza di specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

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Circolare n. 20/2025

DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”) conv.  L. 21.2.2025 n. 15 – Principali novità

Con il DL 27.12.2024 n. 202 (pubblicato sulla G.U. 27.12.2024)  ed entrato in vigore il 28.12.2024,

sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025 n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.

Rottamazione dei ruoli – Riammissione in caso di decadenza

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

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Circolare n. 19/2025

Prime indicazioni operative sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria (Legge 207/2024)

Il MIMIT ha fornito, con la nota n. 4386 del 12 marzo scorso, le prime indicazioni interpretative ed operative alle Camere di Commercio (CCIA) sull’obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Obbligo di indirizzo PEC personale per ciascun amministratore

 1.1   Novella normativa

L’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, aggiungendovi, infine, le parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria», estendendo l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

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Circolare n. 18/2025

Super deduzione” per nuove assunzioni – Proroga e chiarimenti ufficiali

L’art. 4 del D. Lgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. D. Lgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici.

Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

Con la circ. 20.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’agevolazione.

Novità della legge di bilancio 2025: proroga per il 2025, 2026 e 2027

L’art. 1 co. 399 – 400 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha prorogato l’agevolazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per i soggetti “solari”).

Le disposizioni dell’art. 4 del D.lgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

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Circolare n. 17/2025

Regime forfettario per autonomi – Fruibilità dell’agevolazione contributiva

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi

(c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.

Regime forfettario per gli autonomi

L’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’anno precedente:

  • hanno percepito ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 85.000,00 euro;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familia

Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

  • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

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Circolare n. 16/2025

ENASARCO e nuovi limiti contributivi

Fondazione ENASARCO (d’ora in avanti “Fondazione”) disciplinata dalla L. 2.2.73 n. 12 e dal suo regolamento 30.12.2003 si occupa della gestione del trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei rappresentanti e degli agenti (artt. 1742 e 1752 c.c.) che, in quanto intermediari del commercio (L. 22.7.66 n. 613), sono iscritti anche alla gestione speciale dei commercianti dell’INPS (v. Contribuzione artigiani e commercianti).

La Fondazione garantisce:

 –  le prestazioni previdenziali;

 –  le prestazioni integrative di previdenza;

 – l’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia, accantonata nel FIRR gestito dall’ENASARCO.

Obbligo di iscrizione

Sono obbligati a iscriversi alla Fondazione gli agenti persone fisiche od operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la condizione giuridica assunta (art. 2 del regolamento e interpello Min. Lavoro 19.11.2013 n. 32):

  • che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
  • residenti in Italia, dove svolgano una parte sostanziale della loro attività;
  • non residenti in Italia, ma che ivi abbiano il proprio centro di interessi;
  • operanti abitualmente in Italia, ma che svolgano la loro attività esclusivamente all’estero per un periodo massimo di 24 mesi;
  • operanti in Paesi extracomunitari, solo laddove l’iscrizione previdenziale in Italia sia prevista da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti per il singolo Paese.

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Circolare n. 15/2025

Incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato – Novità del D.lgs. 6.9.2024 n. 125

Il D.lgs. 6.9.2024 n. 125, oltre a recepire la direttiva comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 17.10.2023 n. 2023/2775/UE, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

In linea con la direttiva comunitaria, il D.lgs. 125/2024 ha previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’intervento determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Limiti per la redazione del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro imprese

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del D.lgs. 125/2024 all’art. 2435-bis co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

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Circolare n. 14/2025

Certificazione Unica 2025 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all’anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), oppure entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2025);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2025 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2025.

Ambito applicativo della Certificazione Unica 2025

La Certificazione Unica 2025 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2024 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;

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Circolare n. 13/2025

Bonus pubblicità 2025

Il Bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta pari al 75% delle spese incrementali sostenute per investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici rispetto all’anno precedente. La normativa di riferimento è l’articolo 57-bis del Decreto Legislativo n. 50/2017.

Per accedere al beneficio, è necessario che l’importo investito sia superiore almeno dell’1% rispetto a quello dell’anno precedente.

Nel 2025, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Richiesta agevolazione fiscale

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

 

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Circolare n. 12/2025

Regime forfettario: acquisti in Reverse Charge

AI pari degli altri operatori, anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad assolvere l’IVA per gli acquisti per i quali assumono la veste di debitori d’imposta o mediante autofattura o tramite integrazione della fattura ricevuta. Stante l’indetraibilità dell’imposta, essi sono tuttavia tenuti a eseguire il versamento deII’IVA entro il 16 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione.

Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

  • per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;

  • per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato – per l’applicazione dell’IVA in Italia;

  • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge).

Gli acquisti intracomunitari dei forfettari

Per gli acquisti intracomunitari di beni, i forfettari seguono le regole previste per i soggetti di cui all’art. 38, comma 3, lett. c), DL n. 33J/1993. Conseguentemente, se il forfettario opta per l’applicazione deII’IVA (barrando la casella del quadro VO), l’imposta è assolta in reverse charge e comporta il versamento deII’IVA con F24. Se non è esercitata l’opzione, gli acquisti fino all’ammontare annuo di 10 mila euro non si considerano intracomunitari e l’IVA è assolta dal cedente nello Stato di partenza dei beni. Se è superata la soglia nell’anno precedente o in quello in corso, l’IVA è dovuta in Italia e va assolta con le stesse modalità previste per i soggetti che hanno optato. Per gli acquisti intracomunitari, il forfettario dev’essere iscritto al VIES.

 

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