Circolare n. 45/2024

Decreto riscossione: sintesi delle nuove misure

Il Consiglio dei ministri del 3.07.2024 ha approvato, in esame definitivo, il decreto contenente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, recependo alcune delle proposte di modifica avanzate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere.

Rispetto alla versione approvata in via preliminare sono state previste alcune novità, tra cui si segnalano:

  • le nuove norme sul discarico dei ruoli e sull’impugnabilità del ruolo e della cartella;

  • la cartolarizzazione dei crediti non recuperati mediante società specializzate.

 

Discarico automatico

A decorrere dal 1.01.2025 i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esclusi i crediti per risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, non riscossi entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento saranno automaticamente discaricati, sulla base delle disposizioni previste da uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1.01.2025 per le quali:

  • al 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
  • tra la data di affidamento e il 31.12 del 5° anno successivo sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi ovvero sono intervenute rateizzazioni delle cartelle o dilazioni conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere alla data del 31.12 ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

 

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Circolare n. 44/2024

Distacchi e prestiti di personale: novità introdotte dal DL 16.9.2024 n. 131 (conv. L. 14.11.2024 n. 166.)

Con la legge n. 166 del 14 novembre 2024, entrata in vigore il 15 novembre 2024,  sono state previste numerose disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Nella presente circolare si analizzano le modifiche apportate alla disciplina IVA relativa ai prestiti e ai distacchi del personale: è stato infatti abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  l’art. 8 comma 35 della legge n. 67 del 1988 che stabiliva la non rilevanza IVA dei prestiti e dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

A partire dal nuovo anno tali prestiti e distacchi del personale sono da considerarsi rilevanti ai fini IVA.

Distacchi e prestiti di personale – Rilevanza ai fini IVA

L’art. 16-ter del DL 131/2024, come risulta dopo la conversione nella legge n. 166 del 2024, abroga, con effetto dall’1.1.2025, l’art. 8 co. 35 della L. 11.3.88 n. 67, il quale stabilisce attualmente che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Con l’abrogazione di tale norma, dunque, i prestiti e i distacchi di personale non possono più considerarsi esclusi da IVA e diventano rilevanti ai fini dell’imposta in base ai principi generali di applicazione del tributo.

La novità ha particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di imprese che presentano limitazioni all’esercizio della detrazione.

 

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Circolare n. 43/2024

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive

Con comunicato stampa del 27 novembre 2024, il MEF ha ufficializzato il contenuto di un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 19.10.2024 n. 155 che prevede, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.

Nell’esame dell’attuale norma, si richiamano, ove compatibili, i chiarimenti resi dalla circolare Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31.

Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Nonostante la norma richiami la seconda rata di acconto, sulla scorta dei chiarimenti resi dalla circolare 31/2023, si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

 

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Circolare n. 42/2024

Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti

Per le imprese e i professionisti arriva, dal 2025, l’obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili.

La stretta, prevista dall’articolo 10 del Ddl di Bilancio per il 2025, riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea.

Chi non si adeguerà perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, mentre per il dipendente, se chiede il rimborso, scatterà la tassazione in busta paga.

I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell’inizio del nuovo anno.

Premessa

L’intervento del Ddl di Bilancio sulle modalità di pagamento delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) tende a contrastare, secondo la relazione tecnica, fenomeni di evasione generati principalmente:

  • dalla sotto-fatturazione da parte dei prestatori;
  • dalla deduzione in capo ai committenti di costi non effettivamente sostenuti;
  • dal rimborso di note spese di importo gonfiato o comunque non relative a oneri effettivamente pagati.

A fronte di queste situazioni, il Ddl di Bilancio, di prossima approvazione, introduce, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un generalizzato obbligo di effettuare i pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici di linea di cui all’articolo 1 della legge 21/1992 (si tratta, in sostanza, di taxi o noleggio con conducente) solo attraverso bonifici bancari o postali, oppure con mezzi di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari).

 

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Circolare n. 41/2024

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Imposte sui redditi

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

 Omaggio ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

 

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Circolare n. 40/2024

DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143

Il DL 9.08.2024 n. 113 (c.d. decreto “Omnibus”) è stato convertito nella L. 7.10.2024 n. 143, pubblicata sulla G.U. 8.10.2024 n. 236 ed entrata in vigore il 9.10.2024, prevedendo numerose novità in materia fiscale ed economica.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 113/2024 (ad esclusione di quelle riguardanti il concordato preventivo, precedentemente analizzate nella circolare n. 39).

Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “Bonus Natale”)

L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “Bonus Natale”).

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

 

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Circolare 39/2024

Concordato preventivo biennale: riapertura dei termini per l’adesione ed esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024 è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

È infatti stato previsto, all’articolo 1, che i contribuenti:

  • che applicano gli ISA;
  • che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2023;

   possono esercitare l’adesione al CPB entro il prossimo 12 dicembre 2024 mediante l’invio di una dichiarazione integrativa.

Infine, analizzeremo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate (con il provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024) circa le modalità con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.

Riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale

La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalità dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.

 Ambito soggettivo

La novità più significativa dell’art. 1 del DL 167/2024 riguarda l’ambito soggettivo della proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.

Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga è verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avrebbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).

 

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Circolare n. 38/2024

IMU 2024 – Versamento del saldo entro il 16.12.2024

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2024 è stabilito al 16.12.2024.

Alleghiamo i moduli per la raccolta dei dati necessari per la predisposizione del saldo, da rendere allo studio entro il giorno 06.12.2024.

Ricordiamo che l’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 18 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2024, quindi:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 17.06.2024 (cadendo il 16.06.24 di Domenica) sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2023;
  • la seconda rata dovrà essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2024.

 

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Circolare n. 37/2024

Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE.

Contributo INPS ex L. 335/95 – Riepilogo della disciplina.

Il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 è sabato) scade il termine per il versamento degli ac­conti d’imposta e contributivi per il 2024. Per le società ed enti il cui esercizio so­ciale non coincide con l’anno solare, il termine di versa­mento del secondo o unico acconto è sta­bilito entro l’11° mese dell’esercizio.

Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel co. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.

Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES, si appli­chino anche al versamento degli acconti IRAP.

Le principali novità applicabili nel calcolo degli acconti 2024 riguardano:

  • concordato preventivo biennale: calcolo degli acconti sulla base dei redditi concordati;

  • imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): versamento dell’acconto per la prima volta nel 2024;

  • acconti calcolati con metodo storico: obbligo di ricalcolo in caso di applicazione della flat tax incrementale per il 2023

Obblighi di versamento e modalità di calcolo

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2024 per i redditi del 2023 sono potenzial­mente tenuti al versamento degli acconti d’imposta; occorre però verificare se l’acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

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Circolare n. 36/2024

Concordato preventivo biennale – Novità del DL 19.10.2024 n. 155 – Ulteriori chiarimenti

Gli articoli 2-ter e 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. “Omnibus”), inseriti in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, introducono due misure, di segno opposto, legate al concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 13/2024 (CPB). Si tratta, in particolare:

  • della riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie di cui all’art. 21 del DLgs.472/97, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • del nuovo regime di ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva; la misura è riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

Di seguito, si illustrano le principali caratteristiche delle suddette novità, tenendo conto dell’estensione del regime del ravvedimento ai soggetti esclusi dagli ISA, introdotta dall’art. 7 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025).

Vengono inoltre segnalati i principali ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale diffusi dall’Agenzia delle Entrate, mediante risposte ad alcune FAQ.

Soglie ridotte per l’applicazione delle sanzioni accessorie

L’art. 21 del D. Lgs. 472/97 individua le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  • interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione;
  • sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.

 

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