D.Lgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “decreto Omnibus”) – Principali novità (parte 1)
Il D. Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus), pubblicato l’11 agosto 2026, ha introdotto diverse novità fiscali entrate in vigore dal 12 agosto 2026.
Di seguito si analizzano le seguenti novità:
– modifiche alla determinazione del FRINGE BENEFIT per le auto in uso promiscuo ai dipendenti;
– deducibilità della svalutazione delle obbligazioni;
– deducibilità dei costi dei piani di stock option;
– ammortamento dei marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita – soggetti IAS/IFRS;
– contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche;
– rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata;
– soggetti assimilati alle Holding Industriali;
– riallineamento dei valori contabili e fiscali;
– riporto delle perdite di impresa;
– revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti;
– operazioni INTRA-UE – Riporto delle perdite estere definitive;
– proroga dei termini per l’esercizio della detrazione IVA;
– rendiconto della stabile organizzazione;
– accertamenti sulle componenti di reddito pluriennali;
– società di capitali a ristretta base sociale;
– accertamenti sull’antieconomicità.
Modifiche alla determinazione del FRINGE BENEFIT per le auto in uso promiscuo ai dipendenti
L’art. 2 del D. Lgs. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Valore del Fringe Benefit
Resta ferma la regola generale di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, che prevede di assumere, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Il valore del fringe benefit è incrementato:
- del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- del 5% in presenza di accessori o di allestimenti (c.d. “optional”) dell’auto aziendale non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
Decorrenza
Le nuove disposizioni operano dal periodo d’imposta 2026 e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.
