Circolare n. 35/2024

Aiuti di Stato de minimis

In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.

Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.

Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato(RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.

Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.

In data 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2831/2023 (di seguito anche “Regolamento”) sugli aiuti di Stato, da applicarsi sino al 31 dicembre 2030.

Il Regolamento disciplina gli aiuti concessi anche anteriormente alla sua entrata in vigore, purché vengano soddisfatte determinate condizioni, ai sensi delle “Disposizioni transitorie”.

Dal 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), strumento attraverso il quale è possibile verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.

Si ricorda infatti che superare la soglia “de minimis” può portare a violazioni delle normative sugli aiuti di Stato e comportare, per le imprese che li hanno ricevuti, la restituzione degli stessi maggiorati di interessi e rischiare indagini formali da parte della Commissione Europea.

Premessa

La disciplina degli aiuti de minimis va inquadrata nell’ambito della più ampia disciplina unionale che regola le misure di vantaggio selettive che per le loro caratteristiche possono risultare dannose alla concorrenza all’interno del mercato comune europeo o comunque incidere in maniera distorsiva sugli scambi tra Stati membri.

L’art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede un generale divieto con riguardo agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

A fronte del divieto sopracitato è prevista un’apposita procedura di notifica tale per cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Commissione i progetti atti a istituire o modificare aiuti affinché quest’ultima possa pronunciarsi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

 

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Circolare n. 34/2024

Pagamenti tracciati da indicare nel modello redditi

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 prevede un interessante incentivo per tutti i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

Riduzione dei termini di accertamenti e rinuncia all’uso del contante

I soggetti IVA che nel 2023 hanno garantito la tracciabilità di incassi e pagamenti per le operazioni sopra i 500 euro devono darne comunicazione nel modello REDDITI 2024 per godere della riduzione dei termini di accertamento.

L’agevolazione cui si fa riferimento è quella prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, che consente di ridurre di due anni i termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato).

 

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Circolare n. 33/2024

“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili – Disposizioni attuative e chiarimenti

L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (Decreto PNRR) ha introdotto, a partire dall’1.10.2024, la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a sospensione, revoca, incremento o decurtazione dei crediti.

Ambito applicativo

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati con le seguenti precisazioni:

  • per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, la “patente” può essere sostituita da un documento ri­conosciuto secondo la legge italiana.

 

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Circolare n. 32/2024

Riforma delle sanzioni tributarie – Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

Con il DLgs 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale. Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Decorrenza della riforma

L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di con­seguenza, per fare alcuni esempi:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvederle singolarmente);
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90%.

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Circolare n. 31/2024

Diritto penale tributario – Novità del D.lgs. 14.6.2024 n. 87

Con il D.lgs. 14.06.2024 n.87, pubblicato sulla G.U. 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Tale decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 20 della L. 9.8.2023 n. 111 che impegnava il Governo a osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Obiettivi della legge

Gli obiettivi della citata legge delega nella materia del diritto penale tributario riguardavano in particolare:

  • attribuire specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
  • attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
  • conseguire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di “bis in idem”;
  • revisionare i rapporti tra processo penale e processo tributario, al fine di adeguare i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, al fine di poter beneficiare della non punibilità o delle attenuanti tenendo conto dell’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.

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Circolare n. 30/2024

Locazioni brevi e turistiche – Operatività delle norme in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di sicurezza degli impianti

Il 3.09.2024 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questa comporta che, ai sensi dell’art.13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.

Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n.145, conv. L 15.12.2023 n.191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unita immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unita immobiliari destinati alle locazioni brevi ex art.4 del DL 50/2017;
  • Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.

La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.

Codice identificativo nazionale (CIN)

Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che deve essere attribuito:

  • alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

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Circolare n. 29/2024

Cessione dell’energia elettrica in rete in dichiarazione dei redditi

In conformità ai chiarimenti del Gestore dei servizi energetici (faq del 26 febbraio 2024 aggiornata al 13 maggio 2024) i soggetti privati devono indicare in dichiarazione dei redditi gli importi relativi alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete nell’anno precedente.

Le somme incassate costituiscono:

  • redditi diversi – in base al ritiro dedicato con cessione parziale dell’energia o di scambio sul posto, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all’abitazione;

  • attività commerciale abituale – in base al ritiro dedicato con cessione totale dell’energia elettrica. In questo caso il responsabile dell’impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, il proprietario sottoscrive con il Gestore dei servizi energetici una convenzione sulla base della quale il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Il prezzo dipende dal mercato dell’energia e dunque non è possibile calcolare un valore universale, però il produttore può scegliere a quale regime aderire tra quelli previsti dalla normativa: il prezzo zonale orario (PO) ovvero il prezzo minimo garantito (PMG).

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Circolare n. 28/2024

Disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma fiscale – Novità del D. Lgs. 5.8.2024 n. 108

Il D. Lgs. 5/08/2024 n. 108 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023. In particolare, gli interventi hanno riguardato:

  • la semplificazione degli adempimenti;
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni;
  • la modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
  • il differimento del termine per il versamento della rata della “rottamazione-quater”.

Il D. Lgs 108/2024 è in vigore dal 6.8.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Intervenendo sull’art. 11 del D. Lgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del D. Lgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, viene disposto il differimento:

  • al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

 

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Circolare n. 27/2024

Novità introdotte dal Decreto Sanzioni di interesse per gli Enti Locali

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), sono state introdotte importanti novità che riguardano la gestione dei tributi da parte degli Enti Locali.

Le principali novità

Di seguito vi forniamo una sintesi delle principali modifiche in vigore a partire dal 1° settembre 2024:

  1. Riduzione delle sanzioni: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione per omesso o insufficiente versamento del tributo sarà ridotta dal 30% al 25%. Tale riduzione non si applica alle violazioni commesse antecedentemente a tale data, per le quali la sanzione rimarrà del 30%.
  2. Cumulo giuridico delle sanzioni: è stata rivista la disciplina del cumulo giuridico, chiarendo che non si applica più la distinzione tra concorso formale e materiale autonomo. Le violazioni della stessa natura commesse in periodi di imposta differenti saranno trattate secondo i nuovi criteri di progressione, eliminando le interpretazioni precedenti della Cassazione.

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Circolare n. 26/2024

Enti del Terzo settore – Novità della L. 4.7.2024 n. 104

La L. 4.7.2024 n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.7.2024 n. 168, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).

Di seguito sono esaminate le novità più significative.

Decorrenza

La L. 104/2024 è entrata in vigore il 3.8.2024 (15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Chiarimenti ufficiali

Le modifiche in tema di bilancio d’esercizio e di organo di controllo sono state oggetto di chiarimenti con la circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6.

Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio

In base all’art. 13 del codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. Tuttavia, qualora ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non superino un certo limite, è facoltà dell’ente di ricorrere al rendiconto per cassa.

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