Novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la presente circolare si intendono segnalare alcune novità introdotte dal D. Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale prevista dalla L. 9 agosto 2023 n. 207 n. 111 e dalla L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Si illustrano, in particolare, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16.5.2025 n. 4, in relazione:
- ai fringe benefit, con particolare riferimento al valore dei beni e servizi alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e ceduti ai dipendenti e all’incremento
della soglia di non imponibilità dei fringe benefit;
-
al regime temporaneo di esenzione dalle imposte sui redditi per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la propria residenza, in presenza di determinate condizioni (art. 1 co. 386 – 389 della L. 207/2024).
Fringe Benefit: determinazione del valore dei beni e servizi autoprodotti e ceduti ai dipendenti – Nuovo criterio
Con riferimento ai beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il secondo periodo dell’art. 51 co. 3 del TUIR, nella previgente formulazione, indicava quale specifico criterio di individuazione del valore da assegnare a tali beni o servizi il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Con l’intervento dell’art. 3 co. 1 lett. b) n. 2.1 del D. Lgs. 192/2024 è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei suddetti beni e servizi, considerando che il previgente criterio era divenuto inidoneo a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro, in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.
Il suddetto valore è ora determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per i beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti sono ora previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire:
- il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore;
- o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.