Circolare n. 46/2025

Nuove modifiche per il riporto delle perdite fiscali DL 84/2025

Il D.L. n. 84/2025 è intervenuto sulla disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali, ridefinendo i parametri.

Premessa

Per i soggetti Ires la regola generale per il riporto delle perdite fiscali è contenuta nell’articolo 84 Tuir, comma 1, che stabilisce che le perdite formate in un periodo d’imposta sono scomputabili dal reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta, nei limiti dell’80 per cento del reddito. Tale limite non si applica alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, che pertanto sono integralmente scomputabili (articolo 84, comma 2).

La regola generale non trova applicazione in caso di trasferimento di partecipazioni di maggioranza (comma 3 dell’articolo 84) ed in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria (articoli 172 e 173 del Tuir). In tali situazioni sono previste ulteriori limitazioni, che nel tempo sono state estese anche al riporto di ulteriori posizioni fiscali soggettive, quali le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di Ace (che, nonostante l’abrogazione dell’agevolazione, continuano ad essere riportabili fino ad esaurimento).

Tali limitazioni sono finalizzate a contrastare il c.d. “commercio delle bare fiscali” e la conseguente compensazione intersoggettiva di perdite fiscali.

Con il D. Lgs. legislativo 192/2024 (c.d. decreto Irpef-Ires, emanato in attuazione della legge Delega per la riforma fiscale), il Legislatore ha apportato modifiche significative alla disciplina della circolazione delle perdite fiscali e delle altre posizioni soggettive.

Tra gli interventi di maggiore rilievo vanno ricordate le modifiche agli articoli 84, 172 e 173 del Tuir, che operano in caso di trasferimento di posizioni fiscali nel contesto del trasferimento di partecipazioni di controllo (articolo 84), nonché nelle operazioni di fusione (articolo 172) e scissione (articolo 173) e l’introduzione nel Tuir dell’articolo 177-ter riguardante le operazioni infragruppo.

Tali misure, che hanno trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare (con applicazione di un regime transitorio per le posizioni fiscali maturate sino al 31 dicembre 2023) erano finalizzate a sistematizzare la materia e disciplinare in maniera omogenea il riporto delle perdite in presenza delle diverse fattispecie che limitano tale possibilità.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.