Archivio Categoria: News

Circolare n. 11/2025

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Da più di tre anni è operativa la procedura per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio grazie alle funzionalità proposte dall’Agenzia delle Entrate. Il processo operato dall’Amministrazione finanziaria mediante il quale vengono integrate le fatture che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, pur essendone soggette, conduce ad effettuare un’attenta analisi delle singole fattispecie al fine di valutare quando e a che condizioni tale obbligo sussista.

L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, gli elenchi delle fatture elettroniche emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. 

Tali elenchi, disponibili entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, contengono:

  1. le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)

      2.   le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica) 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 10/2025

Novità in materia di IRPEF e IRES – D.lgs. 13.12.2024 n. 192

Il regime impositivo dei redditi ai fini IRPEF e IRES è stato revisionato con il D.lgs. 13.12.2024 n. 192, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.

Il D.lgs. 192/2024 è entrato in vigore il 31.12.2024, ma per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Con la presente circolare si analizzano le principali novità in materia di redditi dei terreni, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa e redditi diversi.

Novità in materia di redditi dei terreni

Con riguardo ai redditi derivanti dalle attività agricole, vengono introdotte alcune disposizioni volte ad estendere l’ambito di applicazione:

  • dei redditi agrari ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
  • dei redditi d’impresa determinati forfetariamente ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR.

Collegamento potenziale con il terreno

Viene anzitutto riformulato il co. 1 dell’art. 32 del TUIR, allineando la nozione di “reddito agrario” a quella civilistica di “imprenditore agricolo” ai sensi dell’art. 2135 c.c.

È così possibile ricomprendere tra le attività agricole produttive di reddito agrario:

  • anche quelle prive di collegamento effettivo con il terreno (come le moderne tecniche di produzione agricola che non richiedono l’utilizzo del fondo);
  • purché si tratti comunque di attività dirette alla cura ed allo sviluppo di una o più fasi del ciclo biologico vegetale o animale.

Colture “fuori suolo”

Tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, viene introdotta anche la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).

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Circolare n. 09/2025

Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti

Con il DM 4 aprile 2023 n. 59 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica viene definito il regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e le nuove procedure e adempimenti da adottare nel corso del 2025, secondo le diverse scadenze, in base alla tipologia dei soggetti interessati.

La tracciabilità dei rifiuti attraverso l’integrale documentazione digitale (compresi i formulari di identificazione dei rifiuti) viene demandata al RENTRI, ossia al Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 188-bis comma 1 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Vi invitiamo a rivolgerVi ai Vostri consulenti di fiducia specializzati, in quanto il nostro studio non fornisce assistenza nella materia.

Disciplina

In attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 188-bis è stato emanato il DM 4 aprile 2023 n. 59 dal medesimo Ministero, con il quale viene definito il regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e definisce le procedure e gli adempimenti relativi al RENTRI.

Come previsto dall’art. 21 comma 2 del DM 59/2023, ai sensi del quale “I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI”, il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251, con il quale sono definite le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), di cui agli artt. 4 e 5 del citato DM 59/2023.

 

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Circolare n. 08/2025

Tasso di interesse legale: riduzione al 2% dal 2025 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno. Il nuovo tasso d’interesse si applica dall’1.1.2025.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione:

  • ad alcune disposizioni fiscali;
  • ad alcune disposizioni contributive;
  • al calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 139/2024, la valorizzazione delle rendite e delle pensioni ai fini dell’imposta di successione e donazione avviene con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% (senza quindi considerare il nuovo tasso legale).

Questa disposizione trova applicazione anche con riferimento ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

 

Effetti fiscali

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

 

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Circolare n. 07/2025

Regime transfrontaliero IVA di franchigia – Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Mediante il D.lgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione, fra l’altro, alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese.

Con il suddetto decreto è stato quindi introdotto nel DPR 26.10.72 n. 633 il nuovo Titolo V-ter, composto dagli artt. 70-terdecies – 70-duovicies.

L’attuazione del regime è demandata, ai sensi del nuovo art. 70-terdecies del DPR 633/72, ad uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell’accesso al regime, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Regime transfrontaliero IVA di franchigia

La direttiva UE 18.2.2020 n. 285 ha operato una serie di modifiche alle disposizioni contenute nella direttiva CE 28.11.2006 n. 112 con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese.

Per evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, viene consentito, dall’1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

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Circolare n. 06/2025

Tariffe ACI per l’anno 2025 e novità della Legge n. 207/2024

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Si analizzano, in seguito, anche le principali novità apportate dalla Legge n. 207/2024, riguardanti:

  • le modalità di determinazione del Fringe Benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (l’art. 1 co. 48 della L. 207/2024 ha modificato l’art. 51 co.4 lett. a) del TUIR);

  • l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea ( 1 co. 81 della L. 207/2024)

 

Tariffe ACI per l’anno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Le tabelle ACI, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono realizzate tenendo conto del consumo di carburante e dell’usura che l’auto subisce durante l’utilizzo.

Queste tabelle vengono quindi utilizzate:

  1. per quantificare i rimborsi chilometrici che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
  2. per calcolare l’esatto ammontare del fringe benefit di chi utilizza un’auto aziendale ad uso promiscuo, che si calcola moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per 15.000, ottenendo così il valore stimato dell’auto aziendale nel corso dell’anno.

 

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Circolare n. 05/2025

Dichiarazione IVA per l’anno 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2025 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione, si richiede gentilmente la consegna della documentazione elencata nel documento allegato entro e non oltre il 12 febbraio 2025.

Dichiarazione IVA per l’anno 2024

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2024 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il febbraio e il 30 aprile 2025. Occorre, invece, inviare il modello entro il mese di febbraio (28 febbraio 2025) qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024.

 

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Circolare n. 04/2025

Verifiche regimi contabili e IVA

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime fiscale agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

A norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire

dall’anno successivo al mancato superamento dei limiti sopra indicati:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

 

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Circolare n. 03/2025

Conservazione dei messaggi di Posta Elettronica Certificata e obbligo di P.E.C. per gli amministratori di società

Riteniamo utile e importante ribadire alcuni aspetti di grande rilevanza giuridica relativi all’utilizzo dello strumento della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

In particolare, con riguardo all’archiviazione dei documenti informatici, l’articolo 43 del CAD stabilisce l’obbligo di conservazione in modo permanente con modalità digitali per tutto il tempo prestabilito dalla legge (10 anni).

Di conseguenza, non costituiscono pratiche di archiviazione corrette:

  • il salvataggio delle P.E.C. sul proprio pc/server;
  • la stampa cartacea e l’archiviazione fisica del messaggio.

A partire dal 1° gennaio 2025, con la Legge di bilancio 2025 (Legge 30.12.2024 n. 207, pubblicata sul S.O. della G.U. del 31.12.2024), è stato introdotto l’obbligo per i singoli amministratori di società (sia società di persone che di capitali) di dotarsi di una propria P.E.C.

 

La conservazione dei messaggi P.E.C.

Premessa

Poiché lo strumento della P.E.C. negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore diffusione quale

mezzo per inviare e ricevere documenti, contratti e comunicazioni, è evidente la necessità o quanto meno l’opportunità di dotarsi di sistemi di conservazione che assicurino nel tempo la validità legale della documentazione inviata tramite tale modalità.

Ricordiamo che l’obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata discende dagli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che prevedono l’obbligo, per l’imprenditore, di “…conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché  le  copie  delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle  fatture  spedite”  e  dispongono  la   conservazione decennale per “… le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.

 

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Circolare n. 2/2025

Legge di bilancio 2025: principali novità in materia fiscale

Nella presente circolare si analizzano le principali novità in materia fiscale e agevolativa della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43), in vigore dall’1.1.2025.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali –
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

·         la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

·         la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;

·         la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

 

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

·         fino a 28.000 euro 23%;

·         oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;

·         oltre 50.000 euro 43%.

 

 

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