ENASARCO e nuovi limiti contributivi
Fondazione ENASARCO (d’ora in avanti “Fondazione”) disciplinata dalla L. 2.2.73 n. 12 e dal suo regolamento 30.12.2003 si occupa della gestione del trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei rappresentanti e degli agenti (artt. 1742 e 1752 c.c.) che, in quanto intermediari del commercio (L. 22.7.66 n. 613), sono iscritti anche alla gestione speciale dei commercianti dell’INPS (v. Contribuzione artigiani e commercianti).
La Fondazione garantisce:
– le prestazioni previdenziali;
– le prestazioni integrative di previdenza;
– l’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia, accantonata nel FIRR gestito dall’ENASARCO.
Obbligo di iscrizione
Sono obbligati a iscriversi alla Fondazione gli agenti persone fisiche od operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la condizione giuridica assunta (art. 2 del regolamento e interpello Min. Lavoro 19.11.2013 n. 32):
- che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- residenti in Italia, dove svolgano una parte sostanziale della loro attività;
- non residenti in Italia, ma che ivi abbiano il proprio centro di interessi;
- operanti abitualmente in Italia, ma che svolgano la loro attività esclusivamente all’estero per un periodo massimo di 24 mesi;
- operanti in Paesi extracomunitari, solo laddove l’iscrizione previdenziale in Italia sia prevista da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti per il singolo Paese.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.