Riflessi operativi delle novità in materia di crisi d’impresa
Il D.lgs. 83/2022, in vigore dallo scorso 15 luglio 2022, ha modificato il D.lgs. n.14 del 12.1.2019 (recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – c.d. CCII) introducendo la riforma della previgente Legge Fallimentare.
Viene individuata, quale elemento determinante alla rilevazione tempestiva dello stato di “crisi” dell’impresa, la diagnosi precoce e la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. A tal fine:
- da un lato, l’imprenditore (anche individuale) è tenuto a dotarsi di misure e/o assetti organizzativi che consentano di monitorare i possibili segnali della crisi,
- dall’altro, vengono esplicitamente previsti alcuni segnali che determinano la necessità di segnalazione da parte dei creditori qualificati (Agenzia delle Entrate e INPS) ovvero dall’organo di controllo.
Senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia e la necessità di confronti specifici, la presente circolare vuole richiamare l’attenzione su alcuni concetti di fondo e soprattutto su alcune ricadute operative immediate.
Premessa.: Brevi cenni al concetto di “Crisi” e sua prevenzione
Il CCII definisce il concetto di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Diversamente, costituisce insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.