Circolare n. 27/2026

Detrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativa ai beni e servizi acquistati o importati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto scorso, del D. Lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative ai termini di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

In particolare, l’art. 12 del decreto è intervenuto modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ridefinendo i termini entro i quali il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione e provvedere alla registrazione delle fatture di acquisto.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativi ai beni e servizi acquistati o importati

In primo luogo, la nuova formulazione letterale dell’art. 19 comma 1 del Decreto IVA prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere “esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

In secondo luogo, il modificato art. 25 comma 1 del DPR 633/72 dispone ora che i soggetti passivi siano tenuti ad annotare le fatture e le “bollette doganali” relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni al più tardi “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.

Viene quindi ristabilito il limite “biennale” previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 50/2017.

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