Circolare n. 29/2022

Limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2022

Con il decreto “Aiuti quater” è stato aumentato il tetto massimo di non imponibilità delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.

Si ritiene utile ricordare che:

  • per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva è di 3.000 euro;
  • il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma;
  • il fringe benefit non può essere erogato in denaro (con eccezione delle utenze);
  • il termine entro il quale erogare questo fringe benefit è il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargata).

1 . Fringe benefit fino a 3.000 euro

Per l’anno 2022 la franchigia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit concessi ai dipendenti è di 3.000,00 euro.

La suddetta franchigia si applica cumulativamente ai beni e servizi concessi, nel periodo di imposta 2022, al singolo dipendente, ivi inclusi i buoni spesa e altri beni in natura.

L’art. 12 del DL n. 115 del 2022 (decreto aiuti bis che aveva aumentato il limite di fringe benefit a 600 euro) ha previsto che possano essere ricompresi anche il rimborso al dipendente delle utenze domestiche per acqua, energia e gas (previa acquisizione del giustificativo di spesa, ai fini della esenzione in capo al dipendente e della deducibilità in capo al datore di lavoro).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.