Disposizioni correttive e integrative della riforma fiscale – Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2025 n. 294, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni e ai decreti legislativi emanati in attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Il decreto è entrato in vigore il 20 dicembre 2025, ossia il giorno successivo alla pubblicazione; tuttavia, per alcune disposizioni sono stabilite specifiche decorrenze.
Nel prosieguo si esaminano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 192/2025.
Trattamento fiscale dei familiari a carico – Estensione della “clausola di salvaguardia” ai familiari diversi dai figli
Novità in materia di IRPEF
Viene sostituito il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, relativo al trattamento fiscale dei familiari a carico, al fine di estendere la c.d. “clausola di salvaguardia” ai familiari a carico diversi dai figli, a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2025 che ha ridotto l’ambito applicativo delle relative detrazioni d’imposta.
In base al nuovo co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, infatti, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, si devono considerare, ancorché non spetti una detrazione d’imposta per carichi di famiglia:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Inoltre, viene precisato che, qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso co. 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri soggetti).
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.