Locazioni brevi e turistiche – Operatività delle norme in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di sicurezza degli impianti
Il 3.09.2024 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Questa comporta che, ai sensi dell’art.13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.
Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n.145, conv. L 15.12.2023 n.191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:
- unita immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unita immobiliari destinati alle locazioni brevi ex art.4 del DL 50/2017;
- Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.
La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.
Codice identificativo nazionale (CIN)
Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che deve essere attribuito:
- alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.