Ritenuta ridotta per agenti con dipendenti o collaboratori
Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile differente a seconda che il percettore:
- non si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte);
- si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte). L’applicazione della ritenuta ridotta è però subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste.
La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.
Premessa – Breve richiamo alla normativa
Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute IRPEF viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente.
Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.