Società quotate senza split payment a partire dal 1° luglio
A partire dal prossimo 1° luglio, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, qualificate come soggetti passivi IVA, saranno escluse dal meccanismo dello split payment (disciplinato dall’art. 17-ter comma 1-bis lett. d, DPR 633/72). Di conseguenza, i fornitori di beni e servizi a tali società incasseranno l’IVA addebitata in fattura, salvo nei casi in cui trovi applicazione il reverse charge.
Decisione n. 1552/2023 del Consiglio dell’Unione Europea
Il meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).
Si tratta di una misura speciale di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che, dunque, necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ue.
A decorrere dal 01 luglio 2025 si escluderanno dal campo applicativo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB nel rispetto della recente modifica alla decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue.
Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.
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