Circolare n. 37/2023

Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE – Riepilogo della disciplina

Il 30.11.2023 scade il termine per il versamento degli acconti d’imposta per il 2023, tenendo conto delle novità applicabili quest’anno.

Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versa­mento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’11° mese dell’esercizio.

Solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, il termine di versamento è stato posticipato al 16.1.2024.

Oltre all’IRPEF/IRES e all’IRAP, l’acconto risulta dovuto, con gli stessi termini e modalità, anche in ordine alle relative addizionali ed imposte sostitutive, vale a dire:

  • all’imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavo­ratori in mobilità ex 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sostitutiva prevista dal regime fiscale agevolato per autonomi ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (c.d. regime “forfetario”);
  • alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 23/2011);
  • all’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE

1 . Obblighi di versamento e modalità di calcolo

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2023 per i redditi del 2022 sono potenzial­mente tenuti al versamento degli acconti d’imposta; occorre però verificare se l’acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.