Circolare n. 43/2024

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive

Con comunicato stampa del 27 novembre 2024, il MEF ha ufficializzato il contenuto di un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 19.10.2024 n. 155 che prevede, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.

Nell’esame dell’attuale norma, si richiamano, ove compatibili, i chiarimenti resi dalla circolare Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31.

Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Nonostante la norma richiami la seconda rata di acconto, sulla scorta dei chiarimenti resi dalla circolare 31/2023, si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.