Rinnovo dell’AEC per gli agenti del settore commercio
In data 4 giugno 2025 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio da Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Fnarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fiarc, Ugl Terziario e Usarci.
L’Accordo, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, avrà durata quadriennale ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029.
Nel presente contributo andremo ad esaminare sinteticamente le novità in esso contemplate.
E-Commerce
All’art. 1 dell’Accordo viene introdotta la lett. c) che recita:
“è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientata alla vendita di beni e servizi anche a mezzo del canale di commercio elettronico aziendale, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 1748 co.1 del Codice Civile”.
Pertanto, agli agenti cui si applica l’A.E.C. del settore commercio, d’ora in avanti, spetteranno le provvigioni anche sugli acquisti effettuati dai clienti rientranti nella propria zona che abbiano acquistato direttamente tramite il sito internet di e-commerce della azienda mandante. Le provvigioni spetteranno anche per le vendite ai privati della zona di competenza dell’agente effettuate tramite il sito di e-commerce aziendale (art.5 commi 8 e 14 AEC).
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.