Circolare n. 7/2023

Certificazione Unica

Ai sensi dell’art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:

  • l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
  • l’ammontare delle ritenute operate;
  • l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Per numerose tipologie di redditi, il sostituto d’imposta deve utilizzare la Certificazione Unica approvata dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la Certificazione Unica 2022, approvata con il provv. 14.1.2022 n. 11169).”

1 . Ambito applicativo

La Certificazione Unica riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli  4950 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.