Circolare n. 37/2026

Esenzione imposta di bollo DL 17.9.2026 n. 162

Il DL 17.9.2026 n. 162, pubblicato sulla G.U. 17.9.2026 n. 216, ha introdotto alcune no­­vità in materia fiscale, tra cui l’esenzione, per il 2027, dal pagamento dell’imposta di bollo per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori.

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 17.9.2026 n. 162.

Credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto – Estensione al mese di ottobre 2026

L’art. 1 co. 4 del DL 162/2026 ha esteso al mese di ottobre 2026 l’ambito applicativo del credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026. A tal fine, le risorse stanziate sono incrementate di 21,2 milioni per l’anno 2026.

Bollo auto – Esenzione nel 2027 per autovetture fino a 80 Kw, motocicli e ciclomotori

Per l’anno 2027, l’art. 2 del DL 162/2026 ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l’esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato (riconducibile a determinate tipologie).

Soggetti passivi e determinazione del bollo auto

A titolo di premessa, si richiamano i soggetti passivi e le modalità di determinazione del bollo auto.

La tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.