Concordato preventivo biennale – Regime del ravvedimento 2020-2023
Per incentivare il rinnovo del concordato preventivo per il biennio 2026-2027, l’art. 29 del D.Lgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) ha reintrodotto il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023.
L’adesione a tale istituto consente, previo versamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento di una limitazione all’attività di accertamento.
Le modalità di esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento verranno individuate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno anche essere individuati i codici tributo per effettuare i versamenti dell’imposta sostitutiva con F24.
Sebbene, allo stato attuale, non siano ancora disponibili gli strumenti attuativi necessari per accedere alla misura, la sua adesione presuppone che, in precedenza, sia stata effettuata la scelta di rinnovare il CPB.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare del regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 i soli soggetti che:
- rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027 entro i termini di legge;
- sono soggetti agli ISA per i periodi oggetto di sanatoria.
Il regime del ravvedimento si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Rinnovo del CPB 2026-2027
Il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 è azionabile solo dai soggetti che:
- avevano optato per il CPB 2024-2025;
- hanno concluso il biennio concordato (senza cause di cessazione o decadenza);
- aderiscono a una nuova proposta di CPB 2026-2027.
Ne restano esclusi sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026-2027, sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.