Archivio Categoria: News

Circolare n. 29/2025

Nuova classificazione delle attività economiche – ATECO 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consente di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l’evoluzione del sistema produttivo italiano.

L’operatività della nuova classifica è stata però fissata al 01 aprile 2025.

Le indicazioni della CCIAA

Per le imprese già iscritte e attive al registro delle imprese prima del 1° aprile 2025, le Camere di Commercio stanno procedendo ad una riclassificazione automatica dei codici ATECO 2007/2022 verso i nuovi codici ATECO 2025.

L’aggiornamento automatico utilizza la Tavola operativa di classificazione ATECO 2007/2022 – ATECO 2025 di Istat (disponibile sul sito Istat alla sezione “Strumenti per l’implementazione operativa”) basandosi anche sulla descrizione dell’attività comunicata.

Per un periodo transitorio nella visura camerale saranno visibili sia i nuovi codici ATECO 2025 che i codici ATECO 2007/2022.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 28/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi persone fisiche

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2025, relativa all’anno 2024, delle persone fisiche private.

Richiesta informazioni per il modello redditi 2025 persone fisiche

Per il modello redditi 2025 persone fisiche sono necessarie le seguenti informazioni:

  • variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o di figli portatori di handicap, i mesi in cui il familiare è a carico e la relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
  • documentazione relativa al trasferimento in Italia dall’estero e per la fruizione delle agevolazioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
  • per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all’AIRE (se cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all’estero;
  • documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi;

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 27/2025

Regime transfrontaliero di franchigia IVA – Comunicazione trimestrale –   Provvedimento attuativo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166 ha individuato le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a trasmettere ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Si rimanda alla nostra Circolare 07/2025 per ulteriori approfondimenti circa condizioni di accesso al regime e cause di cessazione.

Nella presente circolare ci si concentrerà principalmente sulla comunicazione trimestrale, la cui prima scadenza è il prossimo 30.04.2025.

Modalità e termini della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • dal soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che ha aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea;
  • oppure da un intermediario abilitato ai sensi dell’ 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 26/2025

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

Il D.L. 31 marzo 2025 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del medesimo giorno ed entrato in vigore immediatamente, ha disposto un ulteriore rinvio dei termini per l’adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali. In particolare, il provvedimento prevede che:

  • le micro e piccole imprese debbano adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025;
  • le medie imprese entro il 1° ottobre 2025;
  • le sanzioni per inadempimento scatteranno decorsi 90 giorni dalla rispettiva scadenza dell’obbligo assicurativo.

Per quanto riguarda le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, resta confermato il termine del 31 dicembre 2025, già stabilito dall’art. 19, comma 1-quater, del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15.

Si ricorda che l’obbligo assicurativo è stato introdotto dall’art. 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire alle imprese con sede in Italia un meccanismo di ristoro economico in caso di eventi catastrofali, ripartendo il rischio e i relativi oneri tra lo Stato e i soggetti privati.

Le modalità attuative e operative sono state disciplinate con il D.M. 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Infine, si segnala che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in data 1° aprile 2025 una serie di FAQ contenenti i primi chiarimenti operativi in merito all’applicazione del D.M. 18/2025.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

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Circolare n. 25/2025

Obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria (Legge 207/2024) – modalità operative

Ad integrazione della nostra Circolare 19/2025 in commento della nota n. 4386 del MIMIT in merito all’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori, inviamo le indicazioni operative e il modulo del conferimento dell’incarico professionale per la richiesta degli indirizzi PEC individuali degli amministratori e/o per il deposito degli stessi al Registro Imprese competente.

Obbligo di indirizzo PEC personale per ciascun amministratore – modulo incarico e compenso professionale

Trasmettiamo il modulo che vorrete gentilmente compilare e rendere firmato al vostro referente nel caso riteneste di incaricare il nostro studio di provvedere alla richiesta di un indirizzo PEC privato per ognuno dei Vostri amministratori, o anche soltanto al deposito al Registro delle Imprese competente di indirizzi già posseduti.

A titolo informativo, si segnala che, ad oggi, la Camera di Commercio di Brescia si è allineata a quanto previsto dalla nota n. 4386 del MIMIT, confermando l’obbligo di indicare una PEC personale. Diversamente, altre Camere di Commercio stanno adottando orientamenti meno restrittivi, accettando anche l’indicazione della PEC della società.

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Circolare n. 24/2025

La prova dei trasferimenti dei beni all’estero: MRN, iVisto e la prova dei 90 giorni per le cessioni intra Ue (effettuate dal 1° settembre 2024)

Con la presente circolare si riepilogano brevemente le modalità di attestazione delle cessioni di beni extra e intra UE, quest’ultime alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto sanzioni.

MRN e iVisto: la prova delle esportazioni

Fino al 2 dicembre 2024 il cedente nazionale aveva a disposizione il “visto uscire” costituito dall’MRN (Movement Reference Number) ovvero il codice identificativo dell’esportazione ottenuto interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane, AIDA, in tempo reale, con accesso libero.

A far data dal 2 dicembre 2024, con l’obiettivo di completare l’informatizzazione delle operazioni di esportazione e di transito, da raggiungere attraverso la reingegnerizzazione sono stati introdotti nuovi processi doganali, tra i quali anche le nuove modalità di accesso ai servizi doganali per ottenere le prove di avvenuta esportazione tramite il proprio “cassetto doganale” previo accesso ai servizi doganali tramite SPID, CNS o CIE.

Pertanto, l’esportatore potrà scaricare direttamente i documenti di esito delle operazioni in formato elettronico richiedendo ed ottenendo l’IVISTO (visto elettronico), previa richiesta di abilitazione sul portale ADM – “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” con accesso tramite SPID, CNS o CIE.

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Circolare n. 23/2025

Informativa sulle erogazioni pubbliche – Modalità e termini di adempimento

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 N. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

Destinatari
 

 

 

Enti non commerciali

Associazioni di protezione ambientale
Associazioni di consumatori
Associazioni, ONLUS e fondazioni
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
 

 

 

Imprese

Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa

(imprenditori individuali, società di persone e micro imprese)

 

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Circolare n. 22/2025

Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Tra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Sebbene le modifiche introdotte non siano numerose, il loro impatto sarà significativo, poiché derivano da recenti novità normative.

La più rilevante riguarda le nuove modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario o del committente in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. Tale adempimento diventa cruciale per evitare la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del D.lgs. 471/97.

Regolarizzazione dell’omessa fattura con il codice TD29

La norma, così come modificata dal c.d. D.lgs. “Sanzioni” (D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

L’art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

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Circolare n. 21/2025

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Regolamento attuativo

L’art. 1 co. 101 – 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 21.2.2025 n. 15. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del suddetto DL 202/2024 convertito.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

In assenza di specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

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Circolare n. 20/2025

DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”) conv.  L. 21.2.2025 n. 15 – Principali novità

Con il DL 27.12.2024 n. 202 (pubblicato sulla G.U. 27.12.2024)  ed entrato in vigore il 28.12.2024,

sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025 n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.

Rottamazione dei ruoli – Riammissione in caso di decadenza

Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

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