Archivio Categoria: News

Circolare n.30/2026

 RENTRI – FIR digitale (xFIR) – Obbligatorietà dal 16.9.2026

Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Mille-proroghe”) ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Finalità del RENTRI

Le principali finalità del RENTRI consistono:

  • nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

 

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Circolare n. 29/2026

Credito d’imposta per il carburante utilizzato nel settore autotrasporto – Disposizioni attuative – Modalità e termini di presentazione delle domande

L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese del settore autotrasporto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato 28.8.2026, ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta.

Chiarimenti

Con FAQ 31.8.2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti.

Per accedere al credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare domanda:

  • dall’1.9.2026 alle ore 23:59 del 15.9.2026;
  • esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it;
  • allegando il file_fatture redatto nel formato .xlsx, secondo il modello pubblicato e disponibile sulla medesima piattaforma.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame (art. 2 del DM 28.8.2026):

  • le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
  • le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504;
  • le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.

Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

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Circolare n. 28/2026

Credito d’imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese agricole

L’art. 8-ter del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri ef­fettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi uti­lizzati per l’esercizio delle attività agricole, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Con il DM 27.7.2026 n. 365846, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione. 

Modalità e termini di presentazione delle domande

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta con: la circ. 31.7.2026 n. 64702; le istruzioni operative 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame le imprese agricole:

  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • che siano agricoltori “in attività” ai sensi dell’art. 4 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Esclusioni

Sono espressamente escluse le imprese:

  • destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  • che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento della Commissione europea 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lett. j), della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.

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Circolare n. 27/2026

Detrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativa ai beni e servizi acquistati o importati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto scorso, del D. Lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative ai termini di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

In particolare, l’art. 12 del decreto è intervenuto modificando gli artt. 19 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ridefinendo i termini entro i quali il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione e provvedere alla registrazione delle fatture di acquisto.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativi ai beni e servizi acquistati o importati

In primo luogo, la nuova formulazione letterale dell’art. 19 comma 1 del Decreto IVA prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere “esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

In secondo luogo, il modificato art. 25 comma 1 del DPR 633/72 dispone ora che i soggetti passivi siano tenuti ad annotare le fatture e le “bollette doganali” relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni al più tardi “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.

Viene quindi ristabilito il limite “biennale” previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 50/2017.

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Circolare n. 26/2026

Concordato preventivo per il biennio 2026-2027 – Modalità di adesione

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2026-2027; a tali soggetti si affiancano i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-2027.

In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026-2027, che può essere: allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi; oppure trasmesso in forma autonoma.

Di particolare interesse per i contribuenti che intendono aderire al CPB per il biennio 2026-2027 sono le novità introdotte dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 4 agosto ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale. Tra gli interventi di maggiore rilievo figura la reintroduzione del ravvedimento speciale destinato ai soggetti che rinnovano l’adesione al CPB.

Modello CPB 2026-2027

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 71684 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027 e per l’accettazione della proposta.

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Circolare n. 25/2026

Nuove regole di determinazione del fringe benefit dal 2026 

La disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è stata oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni. Dopo la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il Decreto Omnibus 2026, approvato il 10 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri, introduce ulteriori modifiche ai criteri di determinazione del fringe benefit, con effetto dal periodo d’imposta 2026.

Le nuove disposizioni mirano a proseguire il percorso di incentivazione verso veicoli a minore impatto ambientale e, al contempo, a risolvere alcune criticità interpretative emerse nella fase di prima applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 207/2024.

La disciplina attuale sul fringe benefits

La norma di riferimento è l’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro conceda in uso ai dipendenti mezzi di trasporto (generalmente autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori così come definiti dal Codice della strada), occorre distinguere tra i seguenti casi:

  • veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale;
  • veicoli concessi per uso promiscuo;
  • veicoli concessi per uso esclusivamente personale.

Soffermiamoci sul secondo caso (veicoli concessi in uso promiscuo), che ricorre più frequentemente nella prassi aziendale e che è oggetto di modifica.

Per il dipendente, occorre fare una importante differenziazione tra:

  1. veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30 giugno 2020;
  2. veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024;
  3. veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

 

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Circolare n. 24/2026

Contributo AGCM per il 2026

Il 31 luglio 2026 è in scadenza il pagamento del Contributo annuale agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Scadenza del versamento

Scadenza per il versamento è stabilita al 31 luglio 2026.

Il versamento può essere effettuato a partire dal 1° luglio 2026.

Soggetti tenuti al versamento

L’art. 10 comma 7-ter della legge 287/90 individua i soggetti tenuti al versamento nelle società di capitale i cui ricavi totali siano superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della medesima legge.

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Circolare n. 23/2026

DL 30.4.2026 n. 63 – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 25.6.2026 n. 113

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 63/2026, convertito nella L. 25.6.2026 n. 113, pubblicata sulla G.U. 27.6.2026
n. 147 ed entrata in vigore il 28.6.2026, in materia di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali e l’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

“Rottamazione-quinquies” dei ruoli – Estensione ai ruoli delle regioni e degli Enti locali – Rinvio dei termini

L’art. 10-quinquies del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto l’estensione della c.d. “rottamazione-quinquies” dei ruoli, di cui all’art. 1 co. 82 – 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

Con l’art. 1-sexies co. 3 del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati alcuni termini relativi alla definizione in esame.

Ambito applicativo

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli Enti locali.

Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

 

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Circolare n. 22/2026

Iper-ammortamenti – Nuova disciplina della legge di bilancio 2026 – Decreti attuativi

L’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova maggiorazione del costo d’acquisto e dei canoni di leasing, ai fini degli ammortamenti, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, dall’1.1.2026 al 30.9.2028, investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati o finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento.

Tale agevolazione sostituisce, in sostanza, i precedenti crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0.

Modifiche al quadro normativo originario

L’art. 7 del DL 27.3.2026 n. 38 (conv. L. 22.5.2026 n. 88) ha modificato la disciplina originaria, stabilendo:

  • l’eliminazione della disposizione che limitava il beneficio dell’iper-ammortamento ai soli acquisti di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (fermi restando gli specifici requisiti previsti per gli impianti fotovoltaici);
  • l’impatto degli iper-ammortamenti sul concordato preventivo biennale, prevedendo che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale (CPB), ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.

Disposizioni attuative

Con il DM 7.5.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) in data 11.6.2026, sono state definite le disposizioni attuative del nuovo iper-ammortamento.

Il successivo DM 10.6.2026, in attuazione dell’art. 5 del suddetto DM 7.5.2026, ha inoltre definito i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso e approvato i relativi modelli.

Beni agevolabili

Sono agevolabili con l’iper-ammortamento due categorie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla L. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata al­l’au­to­consumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio.

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Circolare n. 21/2026

DL 27.3.2026 n. 38  (c.d. “decreto Fiscale”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 22.5.2026 n. 88

Con il DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. “decreto Fiscale”) sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (vedere Circolare Ergon n. 14/2026).

Il DL è stato poi convertito nella L. 22.5.2026 n. 88 (pubblicata sulla G.U. 22.5.2026
n. 117 ed entrata in vigore il 23.5.2026
) pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 38/2026.

Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Inclusione dell’iper-ammortamento tra le variazioni CPB

L’art. 7 co. 3-bis del DL 38/2026 convertito include, tra i valori da non considerare ai fini della formulazione della proposta CPB, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’art. 1 co. 427 – 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. “iper-ammortamento”). La voce va considerata anche per la determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

Poiché l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028, la modifica avrà effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo d’imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DM attuativo dell’“iper-ammortamento” di prossima emanazione.

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