Archivio Categoria: News

Circolare n. 32/2024

Riforma delle sanzioni tributarie – Novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87

Con il DLgs 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale. Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Decorrenza della riforma

L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di con­seguenza, per fare alcuni esempi:

  • in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvederle singolarmente);
  • l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90%.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

 

Circolare n. 31/2024

Diritto penale tributario – Novità del D.lgs. 14.6.2024 n. 87

Con il D.lgs. 14.06.2024 n.87, pubblicato sulla G.U. 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Tale decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 20 della L. 9.8.2023 n. 111 che impegnava il Governo a osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Obiettivi della legge

Gli obiettivi della citata legge delega nella materia del diritto penale tributario riguardavano in particolare:

  • attribuire specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
  • attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
  • conseguire una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di “bis in idem”;
  • revisionare i rapporti tra processo penale e processo tributario, al fine di adeguare i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, al fine di poter beneficiare della non punibilità o delle attenuanti tenendo conto dell’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.

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Circolare n. 30/2024

Locazioni brevi e turistiche – Operatività delle norme in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di sicurezza degli impianti

Il 3.09.2024 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Questa comporta che, ai sensi dell’art.13-ter co. 15 del DL 145/2023, le norme recate dal medesimo articolo (relative al Codice Identificativo Nazionale e agli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni) si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi dal 2.11.2024.

Si ricorda che l’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n.145, conv. L 15.12.2023 n.191, ha introdotto nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unita immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unita immobiliari destinati alle locazioni brevi ex art.4 del DL 50/2017;
  • Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tali disposizioni diventeranno operative dal 2.11.2024 e, con esse, anche le sanzioni ivi previste.

La presente Circolare riepiloga gli obblighi che decorreranno dal 2.11.2024.

Codice identificativo nazionale (CIN)

Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che deve essere attribuito:

  • alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

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Circolare n. 29/2024

Cessione dell’energia elettrica in rete in dichiarazione dei redditi

In conformità ai chiarimenti del Gestore dei servizi energetici (faq del 26 febbraio 2024 aggiornata al 13 maggio 2024) i soggetti privati devono indicare in dichiarazione dei redditi gli importi relativi alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete nell’anno precedente.

Le somme incassate costituiscono:

  • redditi diversi – in base al ritiro dedicato con cessione parziale dell’energia o di scambio sul posto, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all’abitazione;

  • attività commerciale abituale – in base al ritiro dedicato con cessione totale dell’energia elettrica. In questo caso il responsabile dell’impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, il proprietario sottoscrive con il Gestore dei servizi energetici una convenzione sulla base della quale il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Il prezzo dipende dal mercato dell’energia e dunque non è possibile calcolare un valore universale, però il produttore può scegliere a quale regime aderire tra quelli previsti dalla normativa: il prezzo zonale orario (PO) ovvero il prezzo minimo garantito (PMG).

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Circolare n. 28/2024

Disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma fiscale – Novità del D. Lgs. 5.8.2024 n. 108

Il D. Lgs. 5/08/2024 n. 108 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023. In particolare, gli interventi hanno riguardato:

  • la semplificazione degli adempimenti;
  • l’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni;
  • la modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
  • il differimento del termine per il versamento della rata della “rottamazione-quater”.

Il D. Lgs 108/2024 è in vigore dal 6.8.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Intervenendo sull’art. 11 del D. Lgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del D. Lgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, viene disposto il differimento:

  • al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
  • al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

 

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Circolare n. 27/2024

Novità introdotte dal Decreto Sanzioni di interesse per gli Enti Locali

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), sono state introdotte importanti novità che riguardano la gestione dei tributi da parte degli Enti Locali.

Le principali novità

Di seguito vi forniamo una sintesi delle principali modifiche in vigore a partire dal 1° settembre 2024:

  1. Riduzione delle sanzioni: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione per omesso o insufficiente versamento del tributo sarà ridotta dal 30% al 25%. Tale riduzione non si applica alle violazioni commesse antecedentemente a tale data, per le quali la sanzione rimarrà del 30%.
  2. Cumulo giuridico delle sanzioni: è stata rivista la disciplina del cumulo giuridico, chiarendo che non si applica più la distinzione tra concorso formale e materiale autonomo. Le violazioni della stessa natura commesse in periodi di imposta differenti saranno trattate secondo i nuovi criteri di progressione, eliminando le interpretazioni precedenti della Cassazione.

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Circolare n. 26/2024

Enti del Terzo settore – Novità della L. 4.7.2024 n. 104

La L. 4.7.2024 n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.7.2024 n. 168, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).

Di seguito sono esaminate le novità più significative.

Decorrenza

La L. 104/2024 è entrata in vigore il 3.8.2024 (15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Chiarimenti ufficiali

Le modifiche in tema di bilancio d’esercizio e di organo di controllo sono state oggetto di chiarimenti con la circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6.

Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio

In base all’art. 13 del codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. Tuttavia, qualora ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non superino un certo limite, è facoltà dell’ente di ricorrere al rendiconto per cassa.

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Circolare n. 25_2024

Il concordato preventivo biennale analisi della disciplina aggiornata

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 – 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuo­ve tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

 

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Circolare n. 24_2024

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Disposizioni attuative

Con il DM  24.7.2024 (pubblicato sulla G.U. 6.8.2024 n. 183) e il DM 6.8.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Chiarimenti ufficiali

Con la circolare 16.08.2024 n. 25877, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) e il Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) hanno fornito le indicazioni tecniche per l’applicazione del credito d’imposta transizione 5.0, riportando in allegato i modelli di comunicazioni, dichiarazioni e perizie richiesti.

Vista la specificità della materia e dei documenti richiesti per usufruire dell’agevolazione, Vi consigliamo di prendere contatto con i Vostri tecnici/ingegneri di fiducia e/o consulenti di finanzia agevolata.

1. Imprese beneficiarie

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si intivano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 23/2024

Le ritenute negli appalti ex art. 17 bis D.Lgs 241/1997 – reminder e aggiornamenti di prassi

 

Con la presente circolare si riepilogano i contenuti dell’art. 17 bis D.Lgs 241/1997 (già contenuti nella nostra circolare 09/2020) aggiornandoli con gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

1. Presupposti e obblighi dei soggetti coinvolti (art. 17 bis D.Lgs 241/1997 commi da 1 a 4)

Per gli appalti (subappalti, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati) aventi le seguenti caratteristiche:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro
  • da eseguire con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma

sono stati introdotti (dal 2020) alcuni obblighi relativi al versamento delle ritenute.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.