Archivio Categoria: News

Circolare n. 21/2024

IMU – Versamento della prima rata entro il 17.6.2024

La prima rata dell’IMU per l’anno 2024 deve essere versata entro il 17.6.2024 (il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica), ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2023.

La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2024, andrà versata entro il 16.12.2024, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2024.

 

Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 17.6.2024.

1. Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie (non è invece soggetto passivo il “nudo proprietario” dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento di un terzo).

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione (l’utilizzatore è soggetto passivo IMU a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice (detto provvedimento costituisce altresì, ai fini della disciplina dell’IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 20/2024

Sbloccate le compensazioni per i crediti d’imposta 4.0. Dal 29 aprile sul sito del GSE i modelli di comunicazione

Con l’emanazione del decreto del MIMIT del 24 aprile scorso, viene sbloccata la compensazione in F24 che era stata sospesa in seguito alla risoluzione 19/E del 12 aprile dell’Agenzia delle Entrate.

I nuovi modelli di comunicazione devono essere trasmessi singolarmente tramite PEC all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Tale comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

Per ulteriori informazioni sul blocco delle compensazioni si rimanda alla nostra circolare di studio n. 19 inviata in data 11 aprile 2024.

1 . Bonus Investimenti 4.0

Dalle ore 12 del 29 aprile sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), i modelli per le comunicazioni necessarie ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus investimenti 4.0.

Contenuto e modalità di invio dei suddetti modelli di comunicazione sono stati comunicati con apposito decreto direttoriale del MIMIT emanato in data 25 aprile 2024.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 19/2024

Nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione dei crediti Transizione 4.0 e dei crediti R&S

L’articolo 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy per la compensazione dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti R&S.

Modalità e termini di invio di questa comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

In attesa dell’emanazione di questo decreto, la compensazione delle quote residue di crediti 4.0 maturati nel 2023, nonché della quota di crediti 4.0 maturati nel primo trimestre 2024, nonché l’effettuazione dei nuovi investimenti resterebbe bloccata.

1 . Utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e dei crediti R&S con nuovi obblighi di comunicazione

Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 e dei crediti R&S, l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il carattere urgente dell’intervento legislativo ne comporta l’immediata applicabilità, non solo agli investimenti da effettuare, ma anche a taluni investimenti già effettuati.

 

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Circolare n. 18/2024

Proroga assemblee a distanza

È stata pubblicata sulla G.U. 12.3.2024 n. 60 la L. 5.3.2024 n. 21, recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e contenente la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, di cui al DLgs. 58/98, e di quelle in materia di società di capitali contenute nel codice civile ed applicabili anche agli emittenti.

Tra le molte novità introdotte, si segnala la proroga dei termini di applicazione della disciplina “emergenziale” relativa alle modalità di svolgimento delle assemblee di società, cooperative ed enti, di cui all’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

Entrata in vigore

In assenza di specifiche prescrizioni sul punto, la L. 21/2024 è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 27.3.2024.

 

1 . Proroga assemblee a distanza

L’art. 11 co. 2 della L. 21/2024 differisce al 31.12.2024 il termine di applicazione della disciplina “emergenziale” dettata, durante il periodo pandemico, con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali ed enti.

Per le società di capitali, cooperative, associazioni e fondazioni, fino al 31.12.2024, quindi, sarà possibile:

  • prevedere, nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie di spa, sapa, srl, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

 

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Circolare n. 17/2024

Informativa sulle erogazioni pubbliche – Modalità e termini di adempimento

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

1 . Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in due categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella.

Destinatari
Enti non commerciali Associazioni di pro­­­tezione am­bien­tale
Associazioni di consumatori
Associazioni, ONLUS e fon­dazioni
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
Imprese Imprese soggette all’ob­­­bli­go di is­cri­­zione nel Re­gi­stro del­le imprese
Soggetti che re­di­go­no il bi­lancio in forma abbrevia­­ta
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa
(imprenditori individuali, società di persone e micro imprese)

 

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Circolare n. 16/2024

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Novità del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”)

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transi-zione 5.0.

Le disposizioni operative di tale credito saranno definite da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

1 . Imprese beneficiarie

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

 

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Circolare n. 15/2024

Modulo antiriciclaggio tramite il software ALAVIE – guida pratica per la firma dei documenti

Come già comunicato, il nostro Studio ha esternalizzato alla società Alavie la gestione di parte dei propri adempimenti antiriciclaggio.

Di seguito si fornisce una guida pratica per il completamento e la firma dei moduli che perverranno direttamente da Alavie.

1 . Per ogni prestazione/mandato riceverete due distinte mail:

  • la prima da un indirizzo generico (noreply@fascicoloincloud.it) con il seguente testo: “Gentile cliente, a breve riceverà una mail tramite DocuSign che le permetterà di firmare elettronicamente la Dichiarazione Antiriciclaggio. Qualora non la dovesse ricevere entro 10 minuti la invitiamo a controllare nello spam.”
  • la seconda mail da DOCUSIGN DocuSign EU System (dse@eumail.docusign.net) con il seguente testo: “Dichiarazione Antiriciclaggio ti ha inviato un documento da rivedere e firmare. RIVEDI DOCUMENTI.

 

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Circolare n. 14/2024

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Entro il 18 marzo 2024 le società di capitali, ad eccezione delle società cooperative e mutue assicuratrici, devono versare la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all’articolo 2421 del Codice Civile.

1 . La vidimazione dei libri sociali per le società di capitali e soggetti equiparati

I soggetti interessati dall’adempimento sono le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A.), le società consortili a responsabilità limitata e i consorzi tra enti territoriali, anche se in liquidazione ordinaria o se sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che permanga l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile. La soggettività passiva si estende anche agli enti commerciali di cui all’art. 73 comma 1, lett. b) del TUIR, vale a dire agli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

 

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Circolare n. 13/2024

PEC diventa REM

Entro la fine del 2024 sarà necessario adeguare la propria casella PEC in REM (Registered Electronic Mail) rendendo così i messaggi validi in tutta la Comunità Europea, questo adeguamento sarà GRATUITO, prevederà l’identificazione certa del mittente e del destinatario mediante l’autenticazione a due fattori.

1 . Il regolamento eIDAS e i nuovi standard Europei

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, ha sollevato dubbi circa la conformità della PEC in quanto:

  • non permette di certificare l’identità del mittente;
  • non permette di certificare l’identità del destinatario;
  • non garantisce in maniera incontrovertibile l’integrità e autenticità di un documento (gli allegati inviati tramite PEC, in sede di giudizio, vengono considerati come privi di sottoscrizione, se privi di apposizione di firma digitale).

Ne consegue che non può essere riconosciuta come “servizio elettronico di recapito certificato” (SERCQ), ma solo come “servizio di recapito certificato” (SERC).

 

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Circolare n. 12/2024

Certificazione Unica 2024 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2024 n. 8253, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2024 (CU 2024), relativi all’anno 2023, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 7.2.2024) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato), utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2024);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 16.3.2024, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

 

1 . Ambito applicativo della Certificazione Unica 2024

La Certificazione Unica 2024 riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2023;

 

 

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