Archivio Categoria: News

Circolare n. 38/2025

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Novità del DL 39/2025 convertito

Il D.L. 31 marzo 2025 n. 39, come modificato in sede di conversione dalla L. 27 maggio 2025 n. 78, è intervenuto sulla disciplina delle polizze catastrofali, introducendo importanti novità in merito a:

  • gli obblighi del conduttore e del locatore, nel caso in cui l’assicurazione venga stipulata da parte del primo;
  • l’obbligatorietà della copertura assicurativa per gli immobili abusivi;
  • le regole applicabili alla quota di scoperto.

Inoltre, lo stesso decreto ha previsto una rimodulazione dei termini per adempiere agli obblighi previsti, differenziandoli in base alla dimensione dell’impresa. A partire dal 30 giugno 2025, scatteranno le sanzioni in caso di inadempimento da parte delle grandi imprese.

Vale la pena ricordare che l’obbligo assicurativo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi da 101 a 111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213), con l’intento di garantire un risarcimento economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofici, condividendo il rischio (e i relativi costi) tra Stato e soggetti privati.

 Regolamento attuativo

Le modalità pratiche di attuazione sono state definite dal D.M. 30 gennaio 2025 n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 n. 48, che ha disciplinato gli schemi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato alcune FAQ contenenti i primi chiarimenti sull’applicazione del D.M. 18/2025, fornendo anche indicazioni sull’applicazione delle sanzioni.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

 

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Circolare n. 37/2025

Comunicazioni operative sul credito d’imposta “Transizione 4.0” – aggiornamento operativo, esaurimento plafond e obblighi procedurali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nel Piano Transizione 4.0 è stato più volte oggetto di interventi normativi con l’aggiunta di comunicazioni telematiche necessarie per la fruizione del credito.

In particolare, si ricorda che:

  • fino al 29.03.2024 era necessaria solo la comunicazione al termine l’investimento;
  • dal 30.03.2024 è stata introdotta sia la comunicazione preventiva che ex post;
  • per gli investimenti effettuati dal 01.2025, ai fini del rispetto del limite di spesa, il DM 15.05.2025 a definito una specifica procedura di prenotazione, mediante la presentazione di un nuovo modello di comunicazione

La presente Circolare approfondisce:

  • il contenuto e la procedura delle nuove comunicazioni da trasmettere al MIMIT;

  • l’obbligo di conferma delle domande presentate con il modello precedente del giugno 2025

Nuovo modello di comunicazione

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al DM 15.5.2025 come sostituto dal DM 16.6.2025, è composto da:

  • un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione;
  • una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta.

 

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Circolare n. 36/2025

Società quotate senza split payment a partire dal 1° luglio

A partire dal prossimo 1° luglio, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, qualificate come soggetti passivi IVA, saranno escluse dal meccanismo dello split payment (disciplinato dall’art. 17-ter comma 1-bis lett. d, DPR 633/72). Di conseguenza, i fornitori di beni e servizi a tali società incasseranno l’IVA addebitata in fattura, salvo nei casi in cui trovi applicazione il reverse charge.

Decisione n. 1552/2023 del Consiglio dell’Unione Europea

Il meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Si tratta di una misura speciale di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che, dunque, necessita dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ue.

A decorrere dal 01 luglio 2025 si escluderanno dal campo applicativo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB nel rispetto della recente modifica alla decisione n. 1552/2023 adottata dal Consiglio dell’Ue.

Pertanto, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

 

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Circolare n. 35/2025

Novità in materia di IRPEF e di redditi di lavoro dipendente  – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la presente circolare si intendono segnalare alcune novità introdotte dal D. Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale prevista dalla L. 9 agosto 2023 n. 207 n. 111 e dalla L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Si illustrano, in particolare, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16.5.2025 n. 4, in relazione:

  • ai fringe benefit, con particolare riferimento al valore dei beni e servizi alla cui produzione

  o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e ceduti ai dipendenti e all’incremento

  della soglia di non imponibilità dei fringe benefit;

  • al regime temporaneo di esenzione dalle imposte sui redditi per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la propria residenza, in presenza di determinate condizioni (art. 1 co. 386 – 389 della L. 207/2024).

Fringe Benefit: determinazione del valore dei beni e servizi autoprodotti e ceduti ai dipendenti – Nuovo criterio

Con riferimento ai beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il secondo periodo dell’art. 51 co. 3 del TUIR, nella previgente formulazione, indicava quale specifico criterio di individuazione del valore da assegnare a tali beni o servizi il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Con l’intervento dell’art. 3 co. 1 lett. b) n. 2.1 del D. Lgs. 192/2024 è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei suddetti beni e servizi, considerando che il previgente criterio era divenuto inidoneo a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro, in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.

Il suddetto valore è ora determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per i beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti sono ora previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire:

  • il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore;
  • o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.

 

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Circolare n. 34/2025

Omessa sottoscrizione delle scritture contabili

Con l’ordinanza numero 11339 del 30 aprile 2025 la Cassazione ha equiparato la mancata sottoscrizione del libro inventari all’inesistenza giuridica dello stesso.

Questo può costituire causa di inattendibilità delle scritture contabili e, di conseguenza, il ricorso all’accertamento induttivo.

Legittimità accertamento induttivo

Con l’ordinanza n. 11338 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, anche qualora queste riguardino conti correnti intestati a soggetti terzi, come i soci di una società a ristretta base partecipativa.

Il caso esaminato riguardava una società a responsabilità limitata, destinataria di un avviso di accertamento basato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi e sugli esiti di indagini bancarie condotte sui conti personali dei soci. La società contestava l’accertamento sostenendo, da un lato, che la mancata sottoscrizione del libro inventari non fosse elemento sufficiente a giustificare un accertamento induttivo, e dall’altro, che i movimenti bancari rilevati sui conti dei soci rappresentassero semplici caparre versate dagli stessi.

La Corte ha rigettato integralmente le doglianze della società, chiarendo che l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili non costituisce una mera irregolarità formale, bensì ne determina la giuridica inesistenza, legittimando pertanto il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.

 

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Circolare n. 33/2025

Versamento della prima rata IMU entro il 16.6.2025 e presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30.06.2025

La prima rata dell’IMU per l’anno 2025 deve essere versata entro il 16.6.2025, ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024;

La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2025. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2025.

La Dichiarazione IMU ordinaria deve essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo all’inizio del possesso o a variazioni rilevanti non conoscibili dal Comune. Essa conserva efficacia per gli anni successivi, salvo modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie (non è invece soggetto passivo il “nudo proprietario” dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento di un terzo).

 

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Circolare n. 32/2025

Chiarimenti sul regime premiale ISA e sul Concordato preventivo biennale in relazione al modello REDDITI 2025

Nella presente circolare si illustrano alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime premiale ISA e all’adesione al Concordato preventivo biennale, in relazione al modello REDDITI 2025.

Regime premiale ISA

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176203).

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, 16/2020 e 6/2021).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 31/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi professionali

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti.

Richiesta informazioni per i redditi professionali

Si richiedono le seguenti informazioni:

  • registri IVA per l’anno 2024 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2024 per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario, con indicazione dei rispettivi incassi e dei pagamenti);
  • registro “incassi e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
  • registro movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
  • registro beni ammortizzabili (ove tenuto);
  • registro delle somme in deposito (ove tenuto);
  • fatture acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2024;
  • fatture relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (e marchio);

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Circolare n. 30/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi di impresa

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2025 relativa ai redditi d’impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone.

Richiesta informazioni per i titolari di reddito d’impresa

Per i titolari dei redditi di impresa sono richieste le seguenti informazioni:

  • registri IVA per il 2024 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2024 per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario, con indicazione dei rispettivi incassi e dei pagamenti);
  • registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute se in contabilità semplificata (ove tenuti);
  • registro dei beni ammortizzabili con allegazione delle fatture delle operazioni di acquisto/vendita effettuate nel 2024 (ove tenuto);
  • per i fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di acquisto di tali aree;
  • eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione del costo dei beni;
  • versamenti effettuati nel 2024 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano), IMIS (solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli Venezia Giulia);
  • documentazione inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a feste ed eventi di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze (anniversari dell’attività aziendale, inaugurazione di sedi, e), alle feste o ricevimenti organizzati in occasione di fiere ed eventi similari, agli omaggi;

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Circolare n. 29/2025

Nuova classificazione delle attività economiche – ATECO 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consente di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l’evoluzione del sistema produttivo italiano.

L’operatività della nuova classifica è stata però fissata al 01 aprile 2025.

Le indicazioni della CCIAA

Per le imprese già iscritte e attive al registro delle imprese prima del 1° aprile 2025, le Camere di Commercio stanno procedendo ad una riclassificazione automatica dei codici ATECO 2007/2022 verso i nuovi codici ATECO 2025.

L’aggiornamento automatico utilizza la Tavola operativa di classificazione ATECO 2007/2022 – ATECO 2025 di Istat (disponibile sul sito Istat alla sezione “Strumenti per l’implementazione operativa”) basandosi anche sulla descrizione dell’attività comunicata.

Per un periodo transitorio nella visura camerale saranno visibili sia i nuovi codici ATECO 2025 che i codici ATECO 2007/2022.

 

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