Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Novità del DL 39/2025 convertito
Il D.L. 31 marzo 2025 n. 39, come modificato in sede di conversione dalla L. 27 maggio 2025 n. 78, è intervenuto sulla disciplina delle polizze catastrofali, introducendo importanti novità in merito a:
- gli obblighi del conduttore e del locatore, nel caso in cui l’assicurazione venga stipulata da parte del primo;
- l’obbligatorietà della copertura assicurativa per gli immobili abusivi;
- le regole applicabili alla quota di scoperto.
Inoltre, lo stesso decreto ha previsto una rimodulazione dei termini per adempiere agli obblighi previsti, differenziandoli in base alla dimensione dell’impresa. A partire dal 30 giugno 2025, scatteranno le sanzioni in caso di inadempimento da parte delle grandi imprese.
Vale la pena ricordare che l’obbligo assicurativo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi da 101 a 111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213), con l’intento di garantire un risarcimento economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofici, condividendo il rischio (e i relativi costi) tra Stato e soggetti privati.
Regolamento attuativo
Le modalità pratiche di attuazione sono state definite dal D.M. 30 gennaio 2025 n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 n. 48, che ha disciplinato gli schemi assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato alcune FAQ contenenti i primi chiarimenti sull’applicazione del D.M. 18/2025, fornendo anche indicazioni sull’applicazione delle sanzioni.
Soggetti
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
- con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.
Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.