Archivio Categoria: News

Circolare n. 3/2026

Disposizioni correttive e integrative della riforma fiscale – Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2025 n. 294, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni e ai decreti legislativi emanati in attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111.

Il decreto è entrato in vigore il 20 dicembre 2025, ossia il giorno successivo alla pubblicazione; tuttavia, per alcune disposizioni sono stabilite specifiche decorrenze.

Nel prosieguo si esaminano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 192/2025.

Trattamento fiscale dei familiari a carico – Estensione della “clausola di salvaguardia” ai familiari diversi dai figli

Novità in materia di IRPEF

Viene sostituito il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, relativo al trattamento fiscale dei familiari a carico, al fine di estendere la c.d. “clausola di salvaguardia” ai familiari a carico diversi dai figli, a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2025 che ha ridotto l’ambito applicativo delle relative detrazioni d’imposta.

In base al nuovo co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, infatti, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, si devono considerare, ancorché non spetti una detrazione d’imposta per carichi di famiglia:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
  • le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, viene precisato che, qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso co. 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri soggetti).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 2/2026

Correzione errori contabili: novità introdotte dal D.Lgs. n.192/2025 correttivo dei decreti attuativi della riforma fiscale 

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, terzo decreto correttivo della riforma fiscale, che introduce modifiche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, disciplina originariamente prevista dal D.L. 73/2022. Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025

Secondo l’OIC 29 e lo IAS 8 per errori contabili – da non confondere con cambiamenti di stima o di principi contabili – si intendono l’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui vengono commessi, erano disponibili i dati e le informazioni per la sua corretta applicazione.

I summenzionati principi introducono, inoltre, una distinzione tra errori contabili rilevanti, cioè tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio ed errori non rilevanti, la cui definizione può essere ricavata per differenza.

In sintesi, la norma vigente, ispirata a un allineamento della disciplina fiscale alle risultanze contabili, stabilisce, per i soggetti che adottano il c.d. “principio di derivazione rafforzata” e sottopongono il bilancio a revisione legale, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riguardo al periodo d’imposta in cui veniva commesso l’errore.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 1/2026

Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) – Principali novità

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione.

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’ali­quota).

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

 

Circolare n. 54/2025

Tasso di interesse legale – Riduzione all’1,6% dal 2026 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,6% trova applicazione a decorrere dall’1.1.2026.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

 

Circolare n. 53/2025

Nuove regole per il collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico – Obbligo dal 1° gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo per gli esercenti di collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (POS). L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità operative per adempiere a tale obbligo, fornendo indicazioni pratiche per l’associazione tra i dispositivi.

Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS

Con provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 31 ottobre 2025 vengono definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos, o altri strumenti di pagamento elettronico, ai registratori telematici, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

 

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Circolare n. 52/2025

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Dal 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi ai clienti sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità – Novità

Dal 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi ai clienti sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Si tratta, ad esempio, di pagamenti effettuati mediante:

  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app come Satispay e Paypal.

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Circolare n. 51/2025

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Esaurimento delle risorse – Domande entro il 27.11.2025

Con il DM 6.11.2025, pubblicato il 7.11.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 2,5 miliardi di euro) per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19, conv. L. 29.4.2024 n. 56.

L’art. 1 del DL 21.11.2025 n. 175, pubblicato sulla G.U. 21.11.2025 n. 171 e in vigore dal 22.11.2025, ha definito i termini e le modalità di chiusura dell’agevolazione.

A tal fine, viene autorizzata la spesa di ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025.

Termini di presentazione delle comunicazioni per l’accesso

L’art. 1 co. 1 del DL 175/2025 ha disposto che le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 possono essere ancora presentate entro il 27.11.2025.

Integrazioni su richiesta del GSE entro il 6.12.2025

Le comunicazioni presentate dal 7.11.2025 e fino alle ore 18.00 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025.

Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Non può comunque essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

 

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Circolare n. 50/2025

Obbligo di PEC per gli amministratori – Novità DL 159/2025 e chiarimenti Unioncamere

Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) aveva esteso agli amministratori di società l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese individuali e società.

Con il recente intervento normativo operato dall’art. 13, comma 3, del DL 159/2025 è stato ridefinito l’ambito soggettivo e le modalità di adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese. Le modifiche hanno introdotto specifiche limitazioni alle cariche interessate, chiarito i termini per l’adempimento, escluso la possibilità di utilizzare la PEC societaria e precisato il regime sanzionatorio e le esenzioni applicabili.

Il presente documento analizza i principali profili interpretativi e operativi derivanti dalle nuove disposizioni, con particolare attenzione alle indicazioni fornite da Unioncamere (con documento pubblicato il 10.11.2025) e dalle Camere di Commercio.

Amministratori e società da considerare

Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 13 co. 3 del DL 159/2025, l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito si riferiva esclusivamente “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

L’art. 13 co. 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento “agli amministratori”, quali destinatari dell’obbligo, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Si crea, così, un evidente disallineamento rispetto al fatto che gli amministratori debbano collocarsi in “imprese costituite in forma societaria”, nel cui contesto esistono realtà prive di tali figure.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 49/2025

IMU 2025 – Versamento del saldo entro il 16.12.2025

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2025 è stabilito al 16.12.2025.

Termini di versamento

Ricordiamo che l’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 18 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2025, quindi:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 16.06.2025 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2024;
  • la seconda rata dovrà essere versata entro il 16.12.2025, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2025.

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Circolare n. 48/2025

Controlli sugli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS – Disposizioni attuative

Con il DM 7.8.2025, pubblicato sulla G.U. 15.9.2025 n. 214, è stata data attuazione agli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 in relazione ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS.

In sede di prima applicazione, i controlli partiranno dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro.

Di seguito vengono esaminati i principali aspetti della disciplina contenuta nel DM 7.8.2025.

Ambito soggettivo

I controlli di cui al DM 7.8.2025 riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.

Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti:

  • a gestione commissariale (art. 25 co. 1 c.c.);
  • alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi e dell’insolvenza).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.