Omessa sottoscrizione delle scritture contabili
Con l’ordinanza numero 11339 del 30 aprile 2025 la Cassazione ha equiparato la mancata sottoscrizione del libro inventari all’inesistenza giuridica dello stesso.
Questo può costituire causa di inattendibilità delle scritture contabili e, di conseguenza, il ricorso all’accertamento induttivo.
Legittimità accertamento induttivo
Con l’ordinanza n. 11338 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, anche qualora queste riguardino conti correnti intestati a soggetti terzi, come i soci di una società a ristretta base partecipativa.
Il caso esaminato riguardava una società a responsabilità limitata, destinataria di un avviso di accertamento basato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi e sugli esiti di indagini bancarie condotte sui conti personali dei soci. La società contestava l’accertamento sostenendo, da un lato, che la mancata sottoscrizione del libro inventari non fosse elemento sufficiente a giustificare un accertamento induttivo, e dall’altro, che i movimenti bancari rilevati sui conti dei soci rappresentassero semplici caparre versate dagli stessi.
La Corte ha rigettato integralmente le doglianze della società, chiarendo che l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili non costituisce una mera irregolarità formale, bensì ne determina la giuridica inesistenza, legittimando pertanto il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.