Circolare n. 34/2025

Omessa sottoscrizione delle scritture contabili

Con l’ordinanza numero 11339 del 30 aprile 2025 la Cassazione ha equiparato la mancata sottoscrizione del libro inventari all’inesistenza giuridica dello stesso.

Questo può costituire causa di inattendibilità delle scritture contabili e, di conseguenza, il ricorso all’accertamento induttivo.

Legittimità accertamento induttivo

Con l’ordinanza n. 11338 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, anche qualora queste riguardino conti correnti intestati a soggetti terzi, come i soci di una società a ristretta base partecipativa.

Il caso esaminato riguardava una società a responsabilità limitata, destinataria di un avviso di accertamento basato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi e sugli esiti di indagini bancarie condotte sui conti personali dei soci. La società contestava l’accertamento sostenendo, da un lato, che la mancata sottoscrizione del libro inventari non fosse elemento sufficiente a giustificare un accertamento induttivo, e dall’altro, che i movimenti bancari rilevati sui conti dei soci rappresentassero semplici caparre versate dagli stessi.

La Corte ha rigettato integralmente le doglianze della società, chiarendo che l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili non costituisce una mera irregolarità formale, bensì ne determina la giuridica inesistenza, legittimando pertanto il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.

 

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Circolare n. 33/2025

Versamento della prima rata IMU entro il 16.6.2025 e presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30.06.2025

La prima rata dell’IMU per l’anno 2025 deve essere versata entro il 16.6.2025, ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024;

La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16.12.2025, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2025. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2025.

La Dichiarazione IMU ordinaria deve essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo all’inizio del possesso o a variazioni rilevanti non conoscibili dal Comune. Essa conserva efficacia per gli anni successivi, salvo modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie (non è invece soggetto passivo il “nudo proprietario” dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento di un terzo).

 

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Circolare n. 32/2025

Chiarimenti sul regime premiale ISA e sul Concordato preventivo biennale in relazione al modello REDDITI 2025

Nella presente circolare si illustrano alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime premiale ISA e all’adesione al Concordato preventivo biennale, in relazione al modello REDDITI 2025.

Regime premiale ISA

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (provv. Agenzia delle Entrate 11.4.2025 n. 176203).

Si segnala che l’operatività di una causa di esclusione, anche con obbligo di compilazione del modello ISA, non consente l’applicazione del regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, 16/2020 e 6/2021).

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Circolare n. 31/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi professionali

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti.

Richiesta informazioni per i redditi professionali

Si richiedono le seguenti informazioni:

  • registri IVA per l’anno 2024 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2024 per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario, con indicazione dei rispettivi incassi e dei pagamenti);
  • registro “incassi e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
  • registro movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
  • registro beni ammortizzabili (ove tenuto);
  • registro delle somme in deposito (ove tenuto);
  • fatture acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2024;
  • fatture relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (e marchio);

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Circolare n. 30/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi di impresa

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2025 relativa ai redditi d’impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone.

Richiesta informazioni per i titolari di reddito d’impresa

Per i titolari dei redditi di impresa sono richieste le seguenti informazioni:

  • registri IVA per il 2024 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2024 per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario, con indicazione dei rispettivi incassi e dei pagamenti);
  • registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute se in contabilità semplificata (ove tenuti);
  • registro dei beni ammortizzabili con allegazione delle fatture delle operazioni di acquisto/vendita effettuate nel 2024 (ove tenuto);
  • per i fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di acquisto di tali aree;
  • eventuali perizie redatte ai fini della rivalutazione del costo dei beni;
  • versamenti effettuati nel 2024 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano), IMIS (solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli Venezia Giulia);
  • documentazione inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a feste ed eventi di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze (anniversari dell’attività aziendale, inaugurazione di sedi, e), alle feste o ricevimenti organizzati in occasione di fiere ed eventi similari, agli omaggi;

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Circolare n. 29/2025

Nuova classificazione delle attività economiche – ATECO 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consente di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l’evoluzione del sistema produttivo italiano.

L’operatività della nuova classifica è stata però fissata al 01 aprile 2025.

Le indicazioni della CCIAA

Per le imprese già iscritte e attive al registro delle imprese prima del 1° aprile 2025, le Camere di Commercio stanno procedendo ad una riclassificazione automatica dei codici ATECO 2007/2022 verso i nuovi codici ATECO 2025.

L’aggiornamento automatico utilizza la Tavola operativa di classificazione ATECO 2007/2022 – ATECO 2025 di Istat (disponibile sul sito Istat alla sezione “Strumenti per l’implementazione operativa”) basandosi anche sulla descrizione dell’attività comunicata.

Per un periodo transitorio nella visura camerale saranno visibili sia i nuovi codici ATECO 2025 che i codici ATECO 2007/2022.

 

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Circolare n. 28/2025

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2025: redditi persone fisiche

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2025, relativa all’anno 2024, delle persone fisiche private.

Richiesta informazioni per il modello redditi 2025 persone fisiche

Per il modello redditi 2025 persone fisiche sono necessarie le seguenti informazioni:

  • variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o di figli portatori di handicap, i mesi in cui il familiare è a carico e la relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
  • documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
  • documentazione relativa al trasferimento in Italia dall’estero e per la fruizione delle agevolazioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
  • per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all’AIRE (se cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all’estero;
  • documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi;

 

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Circolare n. 27/2025

Regime transfrontaliero di franchigia IVA – Comunicazione trimestrale –   Provvedimento attuativo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166 ha individuato le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a trasmettere ai fini dell’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Si rimanda alla nostra Circolare 07/2025 per ulteriori approfondimenti circa condizioni di accesso al regime e cause di cessazione.

Nella presente circolare ci si concentrerà principalmente sulla comunicazione trimestrale, la cui prima scadenza è il prossimo 30.04.2025.

Modalità e termini della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • dal soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che ha aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea;
  • oppure da un intermediario abilitato ai sensi dell’ 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.

 

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Circolare n. 26/2025

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti – Rinvio e chiarimenti

Il D.L. 31 marzo 2025 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del medesimo giorno ed entrato in vigore immediatamente, ha disposto un ulteriore rinvio dei termini per l’adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali. In particolare, il provvedimento prevede che:

  • le micro e piccole imprese debbano adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025;
  • le medie imprese entro il 1° ottobre 2025;
  • le sanzioni per inadempimento scatteranno decorsi 90 giorni dalla rispettiva scadenza dell’obbligo assicurativo.

Per quanto riguarda le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, resta confermato il termine del 31 dicembre 2025, già stabilito dall’art. 19, comma 1-quater, del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15.

Si ricorda che l’obbligo assicurativo è stato introdotto dall’art. 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire alle imprese con sede in Italia un meccanismo di ristoro economico in caso di eventi catastrofali, ripartendo il rischio e i relativi oneri tra lo Stato e i soggetti privati.

Le modalità attuative e operative sono state disciplinate con il D.M. 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Infine, si segnala che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato in data 1° aprile 2025 una serie di FAQ contenenti i primi chiarimenti operativi in merito all’applicazione del D.M. 18/2025.

Soggetti

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 25/2025

Obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria (Legge 207/2024) – modalità operative

Ad integrazione della nostra Circolare 19/2025 in commento della nota n. 4386 del MIMIT in merito all’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori, inviamo le indicazioni operative e il modulo del conferimento dell’incarico professionale per la richiesta degli indirizzi PEC individuali degli amministratori e/o per il deposito degli stessi al Registro Imprese competente.

Obbligo di indirizzo PEC personale per ciascun amministratore – modulo incarico e compenso professionale

Trasmettiamo il modulo che vorrete gentilmente compilare e rendere firmato al vostro referente nel caso riteneste di incaricare il nostro studio di provvedere alla richiesta di un indirizzo PEC privato per ognuno dei Vostri amministratori, o anche soltanto al deposito al Registro delle Imprese competente di indirizzi già posseduti.

A titolo informativo, si segnala che, ad oggi, la Camera di Commercio di Brescia si è allineata a quanto previsto dalla nota n. 4386 del MIMIT, confermando l’obbligo di indicare una PEC personale. Diversamente, altre Camere di Commercio stanno adottando orientamenti meno restrittivi, accettando anche l’indicazione della PEC della società.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.