Obbligo di PEC per gli amministratori – Novità DL 159/2025 e chiarimenti Unioncamere
Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) aveva esteso agli amministratori di società l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese individuali e società.
Con il recente intervento normativo operato dall’art. 13, comma 3, del DL 159/2025 è stato ridefinito l’ambito soggettivo e le modalità di adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese. Le modifiche hanno introdotto specifiche limitazioni alle cariche interessate, chiarito i termini per l’adempimento, escluso la possibilità di utilizzare la PEC societaria e precisato il regime sanzionatorio e le esenzioni applicabili.
Il presente documento analizza i principali profili interpretativi e operativi derivanti dalle nuove disposizioni, con particolare attenzione alle indicazioni fornite da Unioncamere (con documento pubblicato il 10.11.2025) e dalle Camere di Commercio.
Amministratori e società da considerare
Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 13 co. 3 del DL 159/2025, l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito si riferiva esclusivamente “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
L’art. 13 co. 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento “agli amministratori”, quali destinatari dell’obbligo, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”.
Si crea, così, un evidente disallineamento rispetto al fatto che gli amministratori debbano collocarsi in “imprese costituite in forma societaria”, nel cui contesto esistono realtà prive di tali figure.
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