Circolare n. 6/2026

Nuove modalità di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche per beni e servizi oggetto di incentivi

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una novità molto attesa con il Provvedimento Prot. n. 563301/2025: un nuovo servizio che permette di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, con data operazione successiva al 31 maggio 2023.

Il nuovo “salvaCUP”

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo che viene attribuito a ogni progetto di investimento che beneficia di finanziamenti pubblici. Serve a tracciare l’utilizzo delle risorse pubbliche e a collegare in modo trasparente spese, contributi e interventi finanziati.

Dal 1° giugno 2023, come previsto dall’articolo 5 del decreto‑legge n. 13/2023, è obbligatorio riportarlo nelle fatture relative a beni e servizi finanziati con incentivi pubblici: la sua assenza può comportare la revoca del beneficio o il rigetto delle domande di contributo.

Da qui l’importanza della novità introdotta: fino ad oggi, un CUP mancante o errato richiedeva la riemissione della fattura da parte del fornitore, con evidenti complicazioni operative.

Con il nuovo servizio — che sarà reso disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” — il cessionario/committente potrà invece integrare autonomamente il CUP mancante o correggere quello errato, senza modificare il documento originale e senza coinvolgere il fornitore. L’integrazione avverrà tramite una procedura guidata, con registrazione delle informazioni inserite e piena tracciabilità dell’operazione, consentendo di sanare anche situazioni pregresse (entro una certa data). L’operatività del servizio sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, non appena la funzionalità sarà implementata nei sistemi dell’Agenzia.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 5/2026

DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe) – Principali novità

Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31.12.2025, il legislatore ha introdotto una serie di proroghe e slittamenti di termini, nel solco della tradizione del cosiddetto decreto “Milleproroghe” (un classico di fine anno, potremmo dire).

Il DL 200/2025 è entrato in vigore il 31 dicembre 2025, coincidente con la data di pubblicazione. Di seguito si esaminano le principali novità previste dal provvedimento.

Si ricorda, infine, che il decreto è attualmente in corso di conversione in legge e che le disposizioni in esso contenute potranno quindi essere oggetto di modifiche e integrazioni.

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali – Differimento del termine per alcune categorie

Gli artt. 15 co. 2 e 16 co. 2 del DL 200/2025 hanno prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine entro cui devono adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali:

  • le micro e piccole imprese turistico ricettive;
  • le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  • le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

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Circolare n. 4/2026

Dichiarazione IVA per l’anno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2026 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione, si richiede gentilmente la consegna della documentazione elencata nel documento allegato entro e non oltre il 6 febbraio 2026.

Dichiarazione IVA per l’anno 2025

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2025 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il febbraio e il 30 aprile 2026.

Occorre, invece, inviare il modello entro il prossimo 2 marzo (essendo il 28 febbraio un sabato e il 1° marzo una domenica), se il soggetto passivo intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA, nel quadro VP, i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025.

 

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Circolare n. 3/2026

Disposizioni correttive e integrative della riforma fiscale – Novità del DLgs. 18.12.2025 n. 192

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2025 n. 294, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni e ai decreti legislativi emanati in attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111.

Il decreto è entrato in vigore il 20 dicembre 2025, ossia il giorno successivo alla pubblicazione; tuttavia, per alcune disposizioni sono stabilite specifiche decorrenze.

Nel prosieguo si esaminano le principali novità introdotte dal D.Lgs. 192/2025.

Trattamento fiscale dei familiari a carico – Estensione della “clausola di salvaguardia” ai familiari diversi dai figli

Novità in materia di IRPEF

Viene sostituito il co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, relativo al trattamento fiscale dei familiari a carico, al fine di estendere la c.d. “clausola di salvaguardia” ai familiari a carico diversi dai figli, a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2025 che ha ridotto l’ambito applicativo delle relative detrazioni d’imposta.

In base al nuovo co. 4-ter dell’art. 12 del TUIR, infatti, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, si devono considerare, ancorché non spetti una detrazione d’imposta per carichi di famiglia:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
  • le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. (es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, viene precisato che, qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal co. 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso co. 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età e 2.840,51 euro per gli altri soggetti).

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Circolare n. 2/2026

Correzione errori contabili: novità introdotte dal D.Lgs. n.192/2025 correttivo dei decreti attuativi della riforma fiscale 

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, terzo decreto correttivo della riforma fiscale, che introduce modifiche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, disciplina originariamente prevista dal D.L. 73/2022. Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025

Secondo l’OIC 29 e lo IAS 8 per errori contabili – da non confondere con cambiamenti di stima o di principi contabili – si intendono l’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui vengono commessi, erano disponibili i dati e le informazioni per la sua corretta applicazione.

I summenzionati principi introducono, inoltre, una distinzione tra errori contabili rilevanti, cioè tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio ed errori non rilevanti, la cui definizione può essere ricavata per differenza.

In sintesi, la norma vigente, ispirata a un allineamento della disciplina fiscale alle risultanze contabili, stabilisce, per i soggetti che adottano il c.d. “principio di derivazione rafforzata” e sottopongono il bilancio a revisione legale, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riguardo al periodo d’imposta in cui veniva commesso l’errore.

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Circolare n. 1/2026

Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) – Principali novità

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.

Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione.

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’ali­quota).

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

 

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Circolare n. 54/2025

Tasso di interesse legale – Riduzione all’1,6% dal 2026 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,6% trova applicazione a decorrere dall’1.1.2026.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

 

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Circolare n. 53/2025

Nuove regole per il collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico – Obbligo dal 1° gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo per gli esercenti di collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (POS). L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità operative per adempiere a tale obbligo, fornendo indicazioni pratiche per l’associazione tra i dispositivi.

Dal 1° gennaio 2026 obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS

Con provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 31 ottobre 2025 vengono definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos, o altri strumenti di pagamento elettronico, ai registratori telematici, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

 

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Circolare n. 52/2025

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Dal 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi ai clienti sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità – Novità

Dal 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi ai clienti sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP, se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Si tratta, ad esempio, di pagamenti effettuati mediante:

  • carte di debito, di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app come Satispay e Paypal.

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Circolare n. 51/2025

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Esaurimento delle risorse – Domande entro il 27.11.2025

Con il DM 6.11.2025, pubblicato il 7.11.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 2,5 miliardi di euro) per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19, conv. L. 29.4.2024 n. 56.

L’art. 1 del DL 21.11.2025 n. 175, pubblicato sulla G.U. 21.11.2025 n. 171 e in vigore dal 22.11.2025, ha definito i termini e le modalità di chiusura dell’agevolazione.

A tal fine, viene autorizzata la spesa di ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025.

Termini di presentazione delle comunicazioni per l’accesso

L’art. 1 co. 1 del DL 175/2025 ha disposto che le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 possono essere ancora presentate entro il 27.11.2025.

Integrazioni su richiesta del GSE entro il 6.12.2025

Le comunicazioni presentate dal 7.11.2025 e fino alle ore 18.00 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025.

Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Non può comunque essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

 

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