Nuove regole di determinazione del fringe benefit dal 2026
La disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è stata oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni. Dopo la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il Decreto Omnibus 2026, approvato il 10 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri, introduce ulteriori modifiche ai criteri di determinazione del fringe benefit, con effetto dal periodo d’imposta 2026.
Le nuove disposizioni mirano a proseguire il percorso di incentivazione verso veicoli a minore impatto ambientale e, al contempo, a risolvere alcune criticità interpretative emerse nella fase di prima applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 207/2024.
La disciplina attuale sul fringe benefits
La norma di riferimento è l’art. 51, comma 4, lett. a) TUIR secondo cui nel caso in cui il datore di lavoro conceda in uso ai dipendenti mezzi di trasporto (generalmente autoveicoli, autocaravan, motocicli e ciclomotori così come definiti dal Codice della strada), occorre distinguere tra i seguenti casi:
- veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale;
- veicoli concessi per uso promiscuo;
- veicoli concessi per uso esclusivamente personale.
Soffermiamoci sul secondo caso (veicoli concessi in uso promiscuo), che ricorre più frequentemente nella prassi aziendale e che è oggetto di modifica.
Per il dipendente, occorre fare una importante differenziazione tra:
- veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati sino al 30 giugno 2020;
- veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024;
- veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.
