Esenzione imposta di bollo DL 17.9.2026 n. 162
Il DL 17.9.2026 n. 162, pubblicato sulla G.U. 17.9.2026 n. 216, ha introdotto alcune novità in materia fiscale, tra cui l’esenzione, per il 2027, dal pagamento dell’imposta di bollo per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori.
Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 17.9.2026 n. 162.
Credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto – Estensione al mese di ottobre 2026
L’art. 1 co. 4 del DL 162/2026 ha esteso al mese di ottobre 2026 l’ambito applicativo del credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026. A tal fine, le risorse stanziate sono incrementate di 21,2 milioni per l’anno 2026.
Bollo auto – Esenzione nel 2027 per autovetture fino a 80 Kw, motocicli e ciclomotori
Per l’anno 2027, l’art. 2 del DL 162/2026 ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l’esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato (riconducibile a determinate tipologie).
Soggetti passivi e determinazione del bollo auto
A titolo di premessa, si richiamano i soggetti passivi e le modalità di determinazione del bollo auto.
La tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano).
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.
