Circolare n. 37/2026

Esenzione imposta di bollo DL 17.9.2026 n. 162

Il DL 17.9.2026 n. 162, pubblicato sulla G.U. 17.9.2026 n. 216, ha introdotto alcune no­­vità in materia fiscale, tra cui l’esenzione, per il 2027, dal pagamento dell’imposta di bollo per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori.

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 17.9.2026 n. 162.

Credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto – Estensione al mese di ottobre 2026

L’art. 1 co. 4 del DL 162/2026 ha esteso al mese di ottobre 2026 l’ambito applicativo del credito d’imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026. A tal fine, le risorse stanziate sono incrementate di 21,2 milioni per l’anno 2026.

Bollo auto – Esenzione nel 2027 per autovetture fino a 80 Kw, motocicli e ciclomotori

Per l’anno 2027, l’art. 2 del DL 162/2026 ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l’esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato (riconducibile a determinate tipologie).

Soggetti passivi e determinazione del bollo auto

A titolo di premessa, si richiamano i soggetti passivi e le modalità di determinazione del bollo auto.

La tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 36/2026

Concordato preventivo biennale – Regime del ravvedimento 2020-2023

Per incentivare il rinnovo del concordato preventivo per il biennio 2026-2027, l’art. 29 del D.Lgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) ha reintrodotto il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023.

L’adesione a tale istituto consente, previo versamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento di una limitazione all’attività di accertamento.

Le modalità di esercizio dell’opzione per il regime del ravvedimento verranno individuate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno anche essere individuati i codici tributo per effettuare i versamenti dell’imposta sostitutiva con F24.

Sebbene, allo stato attuale, non siano ancora disponibili gli strumenti attuativi necessari per accedere alla misura, la sua adesione presuppone che, in precedenza, sia stata effettuata la scelta di rinnovare il CPB.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 i soli soggetti che:

  • rinnovano il CPB per il biennio 2026-2027 entro i termini di legge;
  • sono soggetti agli ISA per i periodi oggetto di sanatoria.

Il regime del ravvedimento si applica, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Rinnovo del CPB 2026-2027

Il regime del ravvedimento per i periodi 2020-2023 è azionabile solo dai soggetti che:

  • avevano optato per il CPB 2024-2025;
  • hanno concluso il biennio concordato (senza cause di cessazione o decadenza);
  • aderiscono a una nuova proposta di CPB 2026-2027.

Ne restano esclusi sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB per il biennio 2026-2027, sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo.

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Circolare n. 35/2026

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 – Analisi della disciplina aggiornata con il D. Lgs. 7.8.2026 n. 148

Il D. Lgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. decreto “Omnibus”) ha introdotto importanti novità in materia di concordato preventivo biennale (CPB), di cui al Titolo II artt. 6 – 39 del D. Lgs. 12.2.2024 n. 13, applicabili dal biennio 2026-2027.

Le novità interessano, in particolare, le cause di esclusione, cessazione e decadenza dal concordato, il rafforzamento dei benefici del regime premiale ISA e la soppressione della maggiorazione degli acconti in caso di rinnovo.

È stato inoltre reintrodotto il ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2020-2023, riservato ai contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, dopo aver aderito al precedente concordato 2024-2025.

Ambito soggettivo

Possono accedere al concordato preventivo biennale 2026-2027 i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivane dall’esercizio di arti e professioni che:

  • applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • soddisfano le condizioni riportate agli artt. 10 co. 2 e 11 del D. Lgs. 13/2024.

Applicazione degli ISA

Il CPB è azionabile solo dai soggetti che applicano effettivamente gli ISA con riguardo al periodo in cui viene esercitata l’opzione per il concordato. Di conseguenza, l’istituto è precluso se:

  • per l’attività svolta non è stato approvato un ISA;
  • per l’attività svolta è stato approvato un ISA, ma ricorre una causa di esclusione.

In altre parole, per aderire al CPB 2026-2027, occorre essere tenuti ad allegare al modello REDDITI 2026 la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA in assenza di cause di esclusione per il pe­riodo d’imposta 2025.

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Circolare n. 34/2026

CBAM: novità e aggiornamenti sul Carbon Border Adjustment Mechanism

Il 2026 rappresenta il primo anno della fase definitiva del CBAM, ma gli effetti economici legati all’acquisto dei certificati decorreranno dal 2027.

Per gli operatori che importano meno di 50 tonnellate annue di merci soggette al meccanismo è prevista l’esenzione dagli obblighi CBAM, mentre per chi supera o prevede di superare tale soglia assume rilievo lo status di dichiarante CBAM autorizzato.

La prima dichiarazione annuale, relativa alle importazioni effettuate nel 2026, dovrà essere presentata nel 2027 entro il 30 settembre. In vista di tale adempimento, assume particolare importanza la raccolta dei dati sulle emissioni presso i fornitori extra-UE, nonché la possibilità di utilizzare dati effettivi verificati da soggetti accreditati in alternativa ai valori predefiniti.

Il quadro è inoltre destinato a evolvere ulteriormente, alla luce delle proposte di ampliamento del meccanismo ai prodotti a valle e delle ulteriori misure di contrasto all’elusione attualmente oggetto del processo legislativo europeo.

Premessa

Dal 1° gennaio 2026 il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è entrato nella fase definitiva di applicazione.

Il meccanismo, introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956, interessa le importazioni nell’Unione europea di alcune categorie di merci caratterizzate da un’elevata intensità di emissioni di gas a effetto serra (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno).

La fase transitoria, iniziata il 1° ottobre 2023 e conclusasi il 31 dicembre 2025, prevedeva per gli importatori l’obbligo di presentare dichiarazioni trimestrali relative alle emissioni incorporate nelle merci importate. L’esperienza maturata nel periodo transitorio ha evidenziato rilevanti criticità operative e costi di compliance, determinando un processo di revisione della disciplina da parte della Commissione europea.

Il Regolamento (UE) 2025/2083, pubblicato il 17 ottobre 2025 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto importanti misure di semplificazione.

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Circolare n. 33/2026

DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “decreto Omnibus”) – Principali novità (parte 3)

Il D. Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus), pubblicato l’11 agosto 2026, ha introdotto diverse novità fiscali entrate in vigore dal 12 agosto 2026.

Di seguito si analizzano le seguenti novità:

– trattamento fiscale dei familiari a carico;

– disciplina fiscale dei differenziali da crediti d’imposta;

– reddito delle Imprese Agricole;

-estensione degli effetti dell’opzione per la tassazione in entrata del TRUST alle imposte ipotecaria e catastale;

– decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta di successione liquidata dall’ufficio per dichiarazione incompleta o infedele;

– prescrizioni sull’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale;

– infedeltà del visto di conformità;

– aumento dell’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei.

Ambito applicativo

Vengono ridefiniti i rapporti tra la disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico e le altre disposizioni che rimandano ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR, quali, a titolo di esempio, le deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale, con riferimento ai soggetti diversi dal coniuge e dai figli.

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Circolare n. 32/2026

DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “decreto Omnibus”) – Principali novità (parte 2)

Il D. Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus), pubblicato l’11 agosto 2026, ha introdotto diverse novità fiscali entrate in vigore dal 12 agosto 2026.

Di seguito si analizzano le seguenti novità:

– modifiche al concordato preventivo biennale (CPB):

– regime del ravvedimento 2020-2023 collegato al rinnovo del concordato preventivo 2026-2027;

– qualificazione di fini IRAP dell’attività svolta dagli ETS;

– disallineamenti tra Pos e Corrispettivi – Regime sanzionatorio.

Modifiche al concordato preventivo biennale (CPB)

L’art. 28 del DLgs. 148/2026 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), i cui interventi si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Sono introdotti alcuni incentivi per i contribuenti che, una volta terminato il biennio di CPB, decidono di rinnovare l’adesione per il biennio successivo.

Adesione al CPB in assenza dei requisiti d’accesso

L’adesione al CPB è priva di effetti se espressa in assenza dei requisiti di cui all’art. 10 co. 1 e 2 del DLgs. 13/2024, ossia se il contribuente non applica gli ISA e se risultano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell’anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.

La previsione del nuovo art. 10 co. 2-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

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Circolare n. 31/2026

D.Lgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “decreto Omnibus”) – Principali novità (parte 1)

Il D. Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus), pubblicato l’11 agosto 2026, ha introdotto diverse novità fiscali entrate in vigore dal 12 agosto 2026.

Di seguito si analizzano le seguenti novità:

– modifiche alla determinazione del FRINGE BENEFIT per le auto in uso promiscuo ai dipendenti;

– deducibilità della svalutazione delle obbligazioni;

– deducibilità dei costi dei piani di stock option;

– ammortamento dei marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita – soggetti IAS/IFRS;

– contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche;

– rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata;

– soggetti assimilati alle Holding Industriali;

– riallineamento dei valori contabili e fiscali;

– riporto delle perdite di impresa;

– revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti;

– operazioni INTRA-UE – Riporto delle perdite estere definitive;

– proroga dei termini per l’esercizio della detrazione IVA;

– rendiconto della stabile organizzazione;

– accertamenti sulle componenti di reddito pluriennali;

– società di capitali a ristretta base sociale;

– accertamenti sull’antieconomicità.

Modifiche alla determinazione del FRINGE BENEFIT per le auto in uso promiscuo ai dipendenti

L’art. 2 del D. Lgs. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Valore del Fringe Benefit

Resta ferma la regola generale di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, che prevede di assumere, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Il valore del fringe benefit è incrementato:

  • del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
  • del 5% in presenza di accessori o di allestimenti (c.d. “optional”) dell’auto aziendale non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.

Decorrenza

Le nuove disposizioni operano dal periodo d’imposta 2026 e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.

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Circolare n.30/2026

 RENTRI – FIR digitale (xFIR) – Obbligatorietà dal 16.9.2026

Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Mille-proroghe”) ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Finalità del RENTRI

Le principali finalità del RENTRI consistono:

  • nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

 

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Circolare n. 29/2026

Credito d’imposta per il carburante utilizzato nel settore autotrasporto – Disposizioni attuative – Modalità e termini di presentazione delle domande

L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese del settore autotrasporto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante per effetto della crisi dei mercati internazionali.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato 28.8.2026, ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta.

Chiarimenti

Con FAQ 31.8.2026 sono stati forniti alcuni chiarimenti.

Per accedere al credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare domanda:

  • dall’1.9.2026 alle ore 23:59 del 15.9.2026;
  • esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it;
  • allegando il file_fatture redatto nel formato .xlsx, secondo il modello pubblicato e disponibile sulla medesima piattaforma.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame (art. 2 del DM 28.8.2026):

  • le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
  • le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter 2 lett. b) del DLgs. 26.10.95 n. 504;
  • le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11.8.2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.

Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

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Circolare n. 28/2026

Credito d’imposta per i carburanti utilizzati dalle imprese agricole

L’art. 8-ter del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri ef­fettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi uti­lizzati per l’esercizio delle attività agricole, derivanti dalle recenti crisi internazionali.

Provvedimento attuativo

Con il DM 27.7.2026 n. 365846, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione. 

Modalità e termini di presentazione delle domande

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha definito modalità e termini di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta con: la circ. 31.7.2026 n. 64702; le istruzioni operative 5.8.2026 n. 72 e 7.8.2026 n. 73.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame le imprese agricole:

  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • che siano agricoltori “in attività” ai sensi dell’art. 4 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Esclusioni

Sono espressamente escluse le imprese:

  • destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  • che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento della Commissione europea 651/2014, nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lett. j), della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593.

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