Rottamazione dei ruoli – Novità della legge di bilancio 2026 – Riepilogo della disciplina
I commi 82-100 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 hanno introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nota come “rottamazione-quinquies”. La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Per appurare se i carichi sono rottamabili, si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, e del sostituto di imposta;
- contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.
A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la rottamazione-quinquies ha quindi un ambito applicativo più ristretto.
La domanda di adesione deve essere presentata entro il termine perentorio del 30.04.2026, mentre il pagamento delle somme dovute (o della prima nota) dovrà essere effettuato entro il 31.07.2026.
Il debitore può inoltre scegliere quali carichi definire: ad esempio, nel caso di una cartella che comprenda sia ruoli INPS sia ruoli dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
Ambito applicativo
I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta (in estrema sintesi, si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate, di detrazioni di imposta o deduzioni dall’imponibile indebitamente fruite o rispetto alle quali difetta la documentazione giustificativa, di ritenute scomputate in assenza della certificazione del sostituto di imposta oppure di crediti compensati in misura eccedente quella di legge);
- contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali (non beneficiano della rottamazione, di conseguenza, le sanzioni irrogate dalla polizia locale).
Non vi rientrano, ad esempio, i carichi formati dalle Casse di previdenza professionale (come la Cassa dei dottori commercialisti e degli avvocati), dall’ENASARCO e dagli enti locali (relativi ad esempio all’IMU). Sono del pari esclusi dalla rottamazione i carichi che, nonostante siano stati formati dall’Agenzia delle Entrate, derivano da avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito di imposta.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.
