Circolare n. 6/2024

Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024 – Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 216

L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici.

1 . Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 5/2024

Novità in materia di IRPEF e IRES – DLgs. 30.12.2023 n. 216 

Con il DLgs. 30.12.2023 n. 216 pubblicato sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, attuativo della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, è stato attuato il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito.

Di seguito vengono analizzate le novità apportate in materia di IRPEF e di relative addizionali regionali e comunali, applicabili per il solo periodo d’imposta 2024, nonché in materia di ACE (aiuto alla crescita economica), la quale è stata abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

La “super deduzione” per le nuove assunzioni effettuate nel 2024, prevista dall’art. 4 del DLgs. 216/2023, sarà invece analizzata nella successiva circolare.

1 . Riforma dell’IRPEF per il 2024

Gli artt. 1 e 2 del DLgs. 216/2023 hanno apportato alcune modifiche in materia di aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF, che sono applicabili per il solo periodo d’imposta 2024.

 

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Circolare n. 4/2024

Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213) – Principali novità

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.

Di seguito, le principali novità in materia fiscale:

  • Regolarizzazione del magazzino;
  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni;
  • Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – plusvalenza;
  • Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari;
  • Locazioni brevi – aumento dell’aliquota al 26% – modifica normativa per gli intermediari non residenti;

1 . Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Argomento

 

 

 

Regolarizza­zione del ma­gazzino

Descrizione

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

 

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Circolare n. 3/2024

Dichiarazione IVA per l’anno 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2024 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2023 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

1 . Dichiarazione IVA per l’anno 2023

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2023 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Occorre, invece, inviare il modello entro il mese di febbraio (29 febbraio 2024) qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023.

 

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Circolare n. 2/2024

Soglie per l’applicazione della contabilità semplificata

Le imprese (diverse dalle società di capitali) che, nel 2023, hanno applicato la contabilità semplificata, devono monitorare i ricavi che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2023, al fine di verificare la possibilità di applicare, anche nel 2024, la contabilità semplificata, oppure la contabilità ordinaria per avvenuto superamento dei limiti.

Lo stesso controllo lo devono fare le imprese che, nel 2023, hanno applicato la contabilità ordinaria, ma avrebbero intenzione (avendone i requisiti) di adottare la contabilità semplificata nel 2024.

 

1 . Sottotitolo

A norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

 

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Circolare n. 1/2024

Regime forfetario: requisiti di accesso, permanenza e cessazione

Con la circolare del 5 dicembre 2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023.

 

1 . Regime Forfetario

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 concernono le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento. La Manovra 2023 ha previsto:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente;
  • tra le cause di cessazione del regime la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

 

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Circolare n. 46/2023

DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”) – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 15.12.2023 n. 191

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

1 . Locazioni brevi e turistiche

In sede di conversione del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. decreto “Anticipi” o “collegato” al Ddl. di bilancio 2024) nella L. 15.12.2023 n. 191, è stato inserito l’art. 13-ter, che introduce nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

 

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Circolare n. 45/2023

Come cambia la tassazione sui prestiti ai dipendenti nell’anno d’imposta 2023

Con la conversione in legge del decreto Anticipi cambiano le regole di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Le nuove modalità si applicano già dall’anno d’imposta 2023.

1 . Fringe benefit

La concessione di un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, a un tasso inferiore a quello di mercato, si configura come un fringe benefit.

La disciplina dei prestiti concessi ai dipendenti è contenuta nell’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir. La norma prevede che ai fini della quantificazione del reddito tassabile si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

 

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Circolare n. 44/2023

Tasso di interesse legale – Riduzione al 2,5% dal 2024 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

1 . Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall’1.1.2024.

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Circolare n. 43/2023

La gestione delle fatture di fine anno

Negli ultimi giorni dell’anno occorre porre particolare attenzione al momento di emissione delle fatture attive, nonché alla data di ricezione di quelle di acquisto, considerati gli effetti che si determinano con riferimento, rispettivamente, all’esigibilità dell’IVA e al diritto alla detrazione dell’imposta.

Nella presente procedura verranno forniti gli strumenti utili alla gestione degli adempimenti legati alla fatturazione attiva e passiva.

 

1 . Fatturazione attiva

I termini di emissione della fattura sono disciplinati dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72. In via ordinaria, il documento deve essere emesso entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72).

Tale momento coincide, in linea generale (art. 6 del DPR 633/72), con:

  • la consegna o spedizione dei beni mobili;
  • la stipula dell’atto di acquisto per i beni immobili;
  • il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

 

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