Circolare n. 22/2022

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere – Modifiche (c.d. “nuovo esterometro”)

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 introducendo l’obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI) oltre che stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2022.

Di seguito verrà riepilogato brevemente l’adempimento con particolare focus su:

  • la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;

  • i termini di trasmissione;

  • i profili sanzionatori (si evidenzia che gli effetti dei profili sanzionatori decorrono dall’1.1.2022).

1 . Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’1.7.2022:

Alleghiamo alla presente la guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro predisposta dall’Agenzia delle entrate, aggiornata al 04 febbraio 2022.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.