Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi
Con la presente informativa si allega la risposta, dell’Agenzia delle Entrate n. 270 del 18 maggio 2022, ad un interpello di un contribuente, dove si evidenzia che, ai fini della fruibilità del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi) è necessario che anche sui documenti di trasporto, oltre che sulle fatture, siano riportati i riferimenti normativi di tale agevolazione.
1 . Risposta Agenzia delle Entrate n. 270 del 2022
1.1 Quesito
La società XXX (di seguito l’istante) ha chiesto alla scrivente un parere ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della Legge n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). L’istante rappresenta che:
- la società ha acquistato un bene nuovo avente caratteristiche tali da poter godere del credito d’imposta 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1056, legge 178/2020;
- entro il 31.12.2021 ha versato un acconto pari al 20 per cento del valore del bene;
- nella fattura di acconto è riportata ‘indicazione della norma agevolativa al fine di poter godere del credito d’imposta; l’investimento verrà concluso entro il 30.06.2022 ed il bene verrà posto in esercizio.
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