Circolare n. 51/2025

Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – Esaurimento delle risorse – Domande entro il 27.11.2025

Con il DM 6.11.2025, pubblicato il 7.11.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili (pari a 2,5 miliardi di euro) per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19, conv. L. 29.4.2024 n. 56.

L’art. 1 del DL 21.11.2025 n. 175, pubblicato sulla G.U. 21.11.2025 n. 171 e in vigore dal 22.11.2025, ha definito i termini e le modalità di chiusura dell’agevolazione.

A tal fine, viene autorizzata la spesa di ulteriori 250 milioni di euro per l’anno 2025.

Termini di presentazione delle comunicazioni per l’accesso

L’art. 1 co. 1 del DL 175/2025 ha disposto che le comunicazioni preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 possono essere ancora presentate entro il 27.11.2025.

Integrazioni su richiesta del GSE entro il 6.12.2025

Le comunicazioni presentate dal 7.11.2025 e fino alle ore 18.00 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025.

Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Non può comunque essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

 

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Circolare n. 50/2025

Obbligo di PEC per gli amministratori – Novità DL 159/2025 e chiarimenti Unioncamere

Il comma 860 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) aveva esteso agli amministratori di società l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese individuali e società.

Con il recente intervento normativo operato dall’art. 13, comma 3, del DL 159/2025 è stato ridefinito l’ambito soggettivo e le modalità di adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle imprese. Le modifiche hanno introdotto specifiche limitazioni alle cariche interessate, chiarito i termini per l’adempimento, escluso la possibilità di utilizzare la PEC societaria e precisato il regime sanzionatorio e le esenzioni applicabili.

Il presente documento analizza i principali profili interpretativi e operativi derivanti dalle nuove disposizioni, con particolare attenzione alle indicazioni fornite da Unioncamere (con documento pubblicato il 10.11.2025) e dalle Camere di Commercio.

Amministratori e società da considerare

Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 13 co. 3 del DL 159/2025, l’art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito si riferiva esclusivamente “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

L’art. 13 co. 3 lett. a) del DL 159/2025 sostituisce il riferimento “agli amministratori”, quali destinatari dell’obbligo, con quello “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”.

Si crea, così, un evidente disallineamento rispetto al fatto che gli amministratori debbano collocarsi in “imprese costituite in forma societaria”, nel cui contesto esistono realtà prive di tali figure.

 

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Circolare n. 49/2025

IMU 2025 – Versamento del saldo entro il 16.12.2025

Il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU per l’anno 2025 è stabilito al 16.12.2025.

Termini di versamento

Ricordiamo che l’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 18 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2025, quindi:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 16.06.2025 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2024;
  • la seconda rata dovrà essere versata entro il 16.12.2025, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2025.

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Circolare n. 48/2025

Controlli sugli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS – Disposizioni attuative

Con il DM 7.8.2025, pubblicato sulla G.U. 15.9.2025 n. 214, è stata data attuazione agli artt. 93 e 96 del DLgs. 117/2017 in relazione ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS.

In sede di prima applicazione, i controlli partiranno dalla data che verrà individuata con un successivo decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro.

Di seguito vengono esaminati i principali aspetti della disciplina contenuta nel DM 7.8.2025.

Ambito soggettivo

I controlli di cui al DM 7.8.2025 riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS generici, gli enti filantropici e le reti associative.

Tali enti verranno sottoposti a controllo anche nel caso in cui siano in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti:

  • a gestione commissariale (art. 25 co. 1 c.c.);
  • alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi e dell’insolvenza).

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Circolare n. 47/2025

Rinnovo dell’AEC per gli agenti del settore commercio

In data 4 giugno 2025 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio da Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Fnarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fiarc, Ugl Terziario e Usarci.

L’Accordo, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, avrà durata quadriennale ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029.

Nel presente contributo andremo ad esaminare sinteticamente le novità in esso contemplate.

E-Commerce

All’art. 1 dell’Accordo viene introdotta la lett. c) che recita:

“è promozione della conclusione di contratti quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientata alla vendita di beni e servizi anche a mezzo del canale di commercio elettronico aziendale, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 1748 co.1 del Codice Civile”.

Pertanto, agli agenti cui si applica l’A.E.C. del settore commercio, d’ora in avanti, spetteranno le provvigioni anche sugli acquisti effettuati dai clienti rientranti nella propria zona che abbiano acquistato direttamente tramite il sito internet di e-commerce della azienda mandante. Le provvigioni spetteranno anche per le vendite ai privati della zona di competenza dell’agente effettuate tramite il sito di e-commerce aziendale (art.5 commi 8 e 14 AEC).

 

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Circolare n. 46/2025

Nuove modifiche per il riporto delle perdite fiscali DL 84/2025

Il D.L. n. 84/2025 è intervenuto sulla disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali, ridefinendo i parametri.

Premessa

Per i soggetti Ires la regola generale per il riporto delle perdite fiscali è contenuta nell’articolo 84 Tuir, comma 1, che stabilisce che le perdite formate in un periodo d’imposta sono scomputabili dal reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta, nei limiti dell’80 per cento del reddito. Tale limite non si applica alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, che pertanto sono integralmente scomputabili (articolo 84, comma 2).

La regola generale non trova applicazione in caso di trasferimento di partecipazioni di maggioranza (comma 3 dell’articolo 84) ed in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria (articoli 172 e 173 del Tuir). In tali situazioni sono previste ulteriori limitazioni, che nel tempo sono state estese anche al riporto di ulteriori posizioni fiscali soggettive, quali le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze di Ace (che, nonostante l’abrogazione dell’agevolazione, continuano ad essere riportabili fino ad esaurimento).

Tali limitazioni sono finalizzate a contrastare il c.d. “commercio delle bare fiscali” e la conseguente compensazione intersoggettiva di perdite fiscali.

Con il D. Lgs. legislativo 192/2024 (c.d. decreto Irpef-Ires, emanato in attuazione della legge Delega per la riforma fiscale), il Legislatore ha apportato modifiche significative alla disciplina della circolazione delle perdite fiscali e delle altre posizioni soggettive.

Tra gli interventi di maggiore rilievo vanno ricordate le modifiche agli articoli 84, 172 e 173 del Tuir, che operano in caso di trasferimento di posizioni fiscali nel contesto del trasferimento di partecipazioni di controllo (articolo 84), nonché nelle operazioni di fusione (articolo 172) e scissione (articolo 173) e l’introduzione nel Tuir dell’articolo 177-ter riguardante le operazioni infragruppo.

Tali misure, che hanno trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare (con applicazione di un regime transitorio per le posizioni fiscali maturate sino al 31 dicembre 2023) erano finalizzate a sistematizzare la materia e disciplinare in maniera omogenea il riporto delle perdite in presenza delle diverse fattispecie che limitano tale possibilità.

 

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Circolare n. 45/2025

Riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il periodo d’imposta 2025 (c.d. “IRES premiale”) – Disposizioni attuative (DM 8.8.2025)

L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Con il DM 8.8.2025 (pubblicato sulla G.U. 18.8.2025 n. 190) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione riguarda i soggetti IRES, salvo alcune specifiche esclusioni. Nello specifico, possono beneficiare dell’IRES premiale:

  • le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia.

 

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Circolare n. 44/2025

Disposizioni urgenti in materia fiscale (DL 17.6.2025 n. 84) – Novità apportate in sede di conversione nella L. 30.7.2025 n. 108

Con il DL 17 giugno 2025 n. 84, pubblicato nella G.U. n. 138 del 17 giugno 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state introdotte diverse disposizioni urgenti in materia fiscale (il c.d. “decreto Fiscale”).

Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2025 n. 108, pubblicata nella G.U. n. 177 del 1° agosto 2025 ed entrata in vigore il 2 agosto 2025. La legge di conversione ha introdotto numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si illustrano le principali modifiche apportate in sede di conversione del DL 84/2025.

Regime del ravvedimento 2019-2023 collegato all’adesione al concordato preventivo 2025-2028

L’art. 12-ter del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30.9.2025.

In particolare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:

  • le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’a 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
  • relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

 

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Circolare n. 43/2025

Attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica: opzione per il versamento dell’IVA ad opera del committente

L’art. 1, commi 59-63 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale che consente al committente di versare l’IVA, in nome e per conto del prestatore, per servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Con il D.L. 84/2025 l’opzione è stata estesa anche ai subappalti.

Regime opzionale di versamento dell’IVA ad opera del committente

L’art. 1 co. 57 – 58 della L. 207/2024 ha previsto l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72).

L’efficacia di tale disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.

Nelle more della concessione dell’autorizzazione per l’applicazione del reverse charge, l’art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

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Circolare n. 42/2025

Notifica degli atti a mezzo PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno; è infatti in grado di fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna della e-mail al destinatario, con conseguente opponibilità ai terzi dell’avvenuta consegna del messaggio.

Notifica degli atti a mezzo PEC

Si ricorda che, in forza di un obbligo di legge e di una prassi ormai consolidata, gli Uffici Pubblici (quali Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, Tribunali e Comuni) così come i professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti) notificano, tramite posta elettronica certificata (PEC), gli atti emessi (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, atti giudiziari) e ogni altra comunicazione avente valore legale, all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

La PEC costituisce infatti un tipo di posta elettronica che attribuisce al messaggio trasmesso il medesimo valore legale riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, salvo diversa disposizione di legge. È in grado di attestare l’invio, l’avvenuta consegna e, in taluni casi, anche il contenuto del messaggio e degli eventuali allegati, purché conservati secondo le specifiche normative (si veda in proposito la Circolare 03/2025).

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