Circolare n. 20/2026

Contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Proroga dei versamenti

Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 N. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultati dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30.6.2026;
  • in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 del DL 98/2011).

Versamento entro il 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%

L’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 stabilisce che i versamenti possono essere ulteriormente differiti di 30 giorni successivi al 20.7.2026, applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo, quindi al 19.8.2026, termine che però slitta al 20.8.2026 in considerazione del differimento per il periodo feriale (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006).

Si sottolinea che per beneficiare dell’ulteriore differimento al 20.8.2026 è dovuta una maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto alla maggiorazione dello 0,4% dovuta in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni.

Motivazioni della proroga

Il rinvio dei termini di versamento di cui all’art. 6 del DL 89/2026 è stato disposto in considerazione:

  • delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 nella L. 22.5.2026 n. 88;

  • della messa a disposizione il 13.5.2026 dello specifico software “Il tuo ISA 2026 CPB”, aggiornato il 20.5.2026 (versione 1.0.1).

 

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Circolare n. 19/2026

Organi di controllo da nominare per le verifiche sui contributi pubblici significativi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 il DPCM del 26 marzo 2026 n. 84, attuativo dell’art. 1 commi 857 e 858 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

L’art. 1 comma 857 della L. 207/2024, in particolare, ha imposto agli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo “di entità significativa” da parte dello Stato, di:

– effettuare apposite attività di verifica volte ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;

– inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Definizione di contributi pubblici significativi rilevanti

L’art. 1 comma 1 del DPCM definisce, quali contributi di entità significativa, quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ex DLgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali e:

  • destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
  • di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo inferiore, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

Si precisa che il requisito della destinazione e quello relativo all’importo devono sussistere cumulativamente.

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Circolare n. 18/2026

Versamento della prima rata IMU entro il 16.06.2026 e presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30.06.2026

La prima rata dell’IMU per l’anno 2026 deve essere versata entro il 16.06.2026, ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2026 applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ossia del 2025.

La seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2026, andrà versata entro il 16.12.2026, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate per il 2026. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.06.2025.

La Dichiarazione IMU ordinaria deve essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo all’inizio del possesso o a variazioni rilevanti non conoscibili dal Comune. Essa conserva efficacia per gli anni successivi, salvo modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Determinazione della prima rata scadente il 16.6.2026

Per l’anno 2026, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente (ossia del 2025).

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a con­guaglio, sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberate per il 2026.

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Circolare n. 17/2026

DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. “PNRR”)  conv. L. 20.4.2026 n. 50 – Principali novità

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 19/2026 convertito nella L. 20.4.2026 n. 50, pubblicata sulla G.U. 20.04.2026 n. 91 ed entrata in vigore il 21.4.2026, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  in materia di politiche di coesione (c.d. “decreto PNRR”).

Fatturazione da parte di raggruppamenti temporanei di imprese

L’art. 8 co. 3-bis del DL 19/2026 convertito ha modificato l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, stabilendo che, tra le operazioni che possono beneficiare della fatturazione differita di cui alla suddetta norma, sono comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione, da parte dell’impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in nome e per conto delle singole imprese associate, ai sensi dell’art. 21 co. 2 lett. n) del medesimo DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che l’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ammette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi risultanti da apposita documentazione (es. DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, possano essere documentate mediante una fattura unica differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

 

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Circolare n. 16/2026

Rimborso dell’IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari – Approvazione del modello e delle relative istruzioni

In attuazione dell’art. 1 co. 47 – 50 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), con il provv. 22.4.2026 n. 123184, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso la quota dell’IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d’imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta di intermediari finanziari e assicurazioni in misura superiore al 5%.

Base imponibile IRAP degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari determinano la base imponibile IRAP in base alle regole previste dall’art. 6 del DLgs. 446/97, in diretta deriva­zio­ne dal bilancio redatto secondo quanto stabilito dal provv. Banca d’Italia 22.12.2005.

In particolare, ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DLgs. 446/97, per le banche e gli altri intermediari finanziari (diversi dalle SIM, dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento di servizi di in­vestimento, dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento e dalle SICAV), la base imponibile è data dalla som­ma algebrica dei seguenti elementi:

  • margine d’intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi;
  • ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale, per un importo pari al 90%;
  • altre spese amministrative, per un importo pari al 90%.

Occorre poi tenere presenti altresì le disposizioni comuni:

  • a tutti gli intermediari finanziari, dettate dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97;
  • agli altri soggetti passivi d’imposta, previste dall’art. 11 dello stesso DLgs. 446/97.

 

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Circolare n. 15/2026

Opzione per la riduzione dei termini di accertamento fiscale

Con la presente circolare intendiamo richiamare l’attenzione su un regime premiale di particolare interesse, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, che consente – al ricorrere di specifici presupposti – la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

La misura, pur essendo in vigore da tempo, risulta spesso poco utilizzata, anche a causa di profili applicativi non sempre immediati

Vantaggio previsto dalla norma

Il beneficio consiste nella riduzione dei termini ordinari di decadenza dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che passano da cinque a tre anni. A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2025 (dichiarazione presentata nel 2026), il termine di accertamento scade il 31 dicembre 2029 anziché il 31 dicembre 2031.

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Circolare n. 14/2026

DL 27.3.2026 n. 38 (c.d. “decreto Fiscale”) modificato dal DL 3.4.2026 n. 42 – Principali novità

La presente circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 (c.d. decreto Fiscale), entrato in vigore il 27 marzo 2026, tenendo conto delle modifiche successivamente apportate dal decreto-legge 3 aprile 2026 n. 42.

Si evidenzia che il DL 38/2026 è attualmente in corso di conversione in legge e che le relative disposizioni possono pertanto essere oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni.

Credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per Transizione 5.0 con esaurimento delle risorse

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

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Circolare n. 13/2026

Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto 2026

La presente Circolare ha l’obiettivo di informare la Clientela che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità in formato cartaceo cesserà di avere validità legale.

Da tale data, infatti, il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) diventerà obbligatorio. Non si tratta di una semplice raccomandazione, bensì di un requisito normativo. Pertanto, chi non provvederà tempestivamente al rinnovo rischierà di rimanere privo di un documento d’identità valido.

Carta d’identità cartacea non più valida nel 2026 e passaggio alla CIE

L’addio alla carta d’identità cartacea non costituisce solo un cambiamento formale, ma rappresenta una trasformazione profonda nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Dopo decenni di utilizzo, il documento cartaceo si avvia verso la sua definitiva dismissione: una transizione già prevista, ma ora accompagnata da una data certa e vincolante.

La circolare n. 76 del 2025 del Ministero dell’Interno chiarisce definitivamente il quadro. Il Viminale conferma che, dal 3 agosto 2026, ogni carta d’identità cartacea cesserà di avere validità legale, senza eccezioni. La norma vale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) diventa quindi obbligatorio. Non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di un adeguamento reso necessario dal quadro normativo vigente. Chi non provvederà per tempo rischierà di trovarsi privo di un documento d’identità valido.

 

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Circolare n. 12/2026

Rottamazione dei ruoli – Novità della legge di bilancio 2026 – Riepilogo della disciplina

I commi 82-100 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 hanno introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, nota come “rottamazione-quinquies”. La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Per appurare se i carichi sono rottamabili, si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (an­tecedente alla notifica della cartella di pa­gamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’avviso di addebito INPS).

Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:

  • liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, e del sostituto di imposta;
  • contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la rottamazione-quinquies ha quindi un ambito applicativo più ristretto.

La domanda di adesione deve essere presentata entro il termine perentorio del 30.04.2026, mentre il pagamento delle somme dovute (o della prima nota) dovrà essere effettuato entro il 31.07.2026.

Il debitore può inoltre scegliere quali carichi definire: ad esempio, nel caso di una cartella che comprenda sia ruoli INPS sia ruoli dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

Ambito applicativo

I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da:

  • liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta (in estrema sintesi, si tratta di omessi versamenti di imposte dichiarate, di de­trazioni di imposta o deduzioni dall’imponibile indebitamente fruite o rispetto alle quali difetta la documentazione giustificativa, di ritenute scomputate in assenza della certificazione del sostituto di imposta oppure di crediti compensati in misura eccedente quella di legge);
  • contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali (non beneficiano della rottamazione, di conseguenza, le sanzioni irrogate dalla polizia locale).

Non vi rientrano, ad esempio, i carichi formati dalle Casse di previdenza professionale (come la Cassa dei dottori commercialisti e degli avvocati), dall’ENASARCO e dagli enti locali (relativi ad esempio all’IMU). Sono del pari esclusi dalla rottamazione i carichi che, nonostante siano stati formati dall’Agenzia delle Entrate, derivano da avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito di imposta.

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Circolare n. 11/2026

Collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi – Attivazione del servizio web dell’Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2026, i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi devono garantire l’integrazione tra i sistemi di certificazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico, come già segnalato nella Circolare Ergon n. 53/2025. Tale obbligo è disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74‑77 della L. 30 dicembre 2024 n. 207.

L’obiettivo è migliorare l’attività di controllo, assicurando la coerenza tra i pagamenti elettronici incassati e i dati trasmessi tramite scontrino telematico.

In particolare, l’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) deve realizzarsi attraverso l’adempimento dei seguenti obblighi:

  • memorizzare in modo puntuale, mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”, i dati relativi ai pagamenti elettronici, trasmettendoli poi in forma aggregata insieme ai dati dei corrispettivi;
  • collegare gli strumenti di pagamento elettronico ai dispositivi utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi.

Le procedure operative sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470.

Per i termini di effettuazione dell’adempimento si rinvia al paragrafo 7 della presente Circolare.

Indicazioni sull’ambito applicativo e sulle modalità di utilizzo del servizio sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione di specifiche FAQ e di una Guida operativa, corredata da due documenti “Allegati”.

Il servizio web dedicato risulta disponibile dal 5 marzo 2026.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad adempiere all’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, i soggetti che utilizzano:

  • i registratori telematici o i Server RT;
  • la procedura web “Documento commerciale online”.

In futuro, saranno interessati dall’obbligo anche i soggetti che utilizzeranno le soluzioni software approvate dall’Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

 

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