Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta (art. 14 del DLgs. 13.12.2024 n. 192) – Decreto attuativo
L’art. 14 DLgs. 12.12.2024 n. 192 ha introdotto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d’imposta, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
Il DM 27.6.2025 ha stabilito le disposizioni attuative della suddetta disciplina di affrancamento straordinario prevedendo la possibilità di affrancare le riserve (e i fondi) in sospensione d’imposta, ovvero quelle riserve in relazione alle quali, al verificarsi di un determinato evento, la società è tenuta a versare le imposte.
Si tratta, in altre parole, di riserve costituite con utili non tassati, che devono concorrere alla formazione del reddito della società quando distribuiti, o utilizzati a copertura di perdite o, in altri casi, a seconda di cosa prevede la norma in base alla quale le riserve sono state iscritte.
Una volta affrancate, tali poste non saranno più classificate come riserve e fondi in sospensione d’imposta e si potrà procedere a distribuirle ai soci o utilizzarle per altre finalità.
Soggetti interessati
Possono effettuare l’affrancamento:
- soggetti IRES;
- soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone e soggetti equiparati) purché siano in contabilità ordinaria;
- soggetti IRES in regime di trasparenza per opzione ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR;
- soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Per tutti i soggetti in regime di trasparenza l’affrancamento delle riserve comporta l’imputazione dell’importo affrancato ai soci, cosicché la successiva distribuzione non ha effetti sostanziali (traducendosi nella riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, in precedenza incrementatosi per l’imputazione per trasparenza).
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