Attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica: opzione per il versamento dell’IVA ad opera del committente
L’art. 1, commi 59-63 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale che consente al committente di versare l’IVA, in nome e per conto del prestatore, per servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Con il D.L. 84/2025 l’opzione è stata estesa anche ai subappalti.
Regime opzionale di versamento dell’IVA ad opera del committente
L’art. 1 co. 57 – 58 della L. 207/2024 ha previsto l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica (art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72).
L’efficacia di tale disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
Nelle more della concessione dell’autorizzazione per l’applicazione del reverse charge, l’art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024 ha introdotto un regime opzionale stabilendo che, per le citate prestazioni di servizi rese nei confronti delle predette imprese, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
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