Tasso di interesse legale – Riduzione all’1,6% dal 2026 – Effetti ai fini fiscali e contributivi
Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,6% trova applicazione a decorrere dall’1.1.2026.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Effetti ai fini fiscali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolata si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.
