Circolare n. 19/2023

Definizioni delle pendenze tributarie ex L. 197/2022 – Novità del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”)

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche alle procedure di definizione delle pendenze tributarie introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (c.d. “tregua fiscale”):

  • sono stati posticipati i termini per aderire ad alcune delle fattispecie e/o le scadenze di pagamento. NON sono stati ampliati i criteri di accesso alle procedure né le possibili fattispecie, fatta salva la conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pendenti all’1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.

1 . Ravvedimento operoso speciale

La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto una particolare forma di ravvedimento che, per quanto non derogato, rispecchia quello a regime disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
  • la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023;
  • le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 18/2023

DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. decreto “bollette”) – principali novità

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).

Il DL 34/2023 è entrato in vigore il 31.3.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023, diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”.

Il DL 34/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 . Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il secondo trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

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Circolare n. 17/2023

Bonus investimenti in beni strumentali – aspetti documentali

Come già comunicato con precedenti circolari, l’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) modificato dall’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.

Nella presente circolare si rammentano gli aspetti documentali continuativi necessari per la fruizione del beneficio, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare numero 25 del 2021.

1 . Documentazione iniziale

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali, che devono essere ottemperati sia al momento dell’investimento che durante tutto il periodo di fruizione del beneficio, cioè di utilizzo del credito d’imposta.

 

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Circolare n. 16/2023

Bollette doganali – pro memoria 

Con nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 11.11.2022 n. 511592, è stata ufficializzata l’effettiva dismissione del messaggio “IM” per le bollette doganali di importazione a partire dal 30.11.2022. Il processo di aggiornamento di AIDA era stato temporaneamente sospeso con avviso del 20.07.2022 dalla stessa Agenzia delle Dogane prorogando l’utilizzo dei messaggi “IM” in via provvisoria, a causa di problemi tecnici relativi agli aggiornamenti software e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori economici ai nuovi servizi.

1 . Dismissione del messaggio “IM” e nuovo prospetto di riepilogo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’effettiva dismissione del messaggio “IM” per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 9:00 dello scorso 30 novembre.
L’abolizione del messaggio “IM” rende effettiva la nuova procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata lo scorso 9 giugno (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022) di cui abbiamo parlato anche nella nostra circolare n. 25/2022.

 

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Circolare n. 15/2023

Beni dual e quasi dual use.

Decimo pacchetto Russia: le precisazioni dell’Agenzia delle dogane

Il nuovo Regolamento (c.d. decimo pacchetto di sanzioni) ha integrato i divieti di esportazione delle merci europee verso Russia e Bielorussia, in particolare quelli relativi ai prodotti suscettibili di utilizzo a fini sia civili che militari (c.d. beni appartenenti alle liste “dual use” e “quasi dual use”) nonché i beni utilizzati nel settore dell’energia e dei trasporti e quelli in grado di contribuire al rafforzamento della capacità industriale russa.

1 . Beni dual use

Si intendono per beni dual use i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

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Circolare n. 14/2023

Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).

1 . Premessa

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per
la regolarizzazione
31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

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Circolare n. 13/2023

Informativa sulle erogazioni pubbliche – Modalità e termini di adempimento

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

1 . Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

Destinatari Informazioni
da pubblicare
Modalità di pubblicazione Termine per
l’adempimento
Enti non com­merciali Associazioni di pro­­­tezione ambientale

Associazioni
di consumatori

Associazioni, ONLUS e fondazioni

Erogazioni pubbliche Sui propri siti
Internet o analoghi portali di­gi­tali
Entro il 30 giugno

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Circolare n. 12/2023

Comunicazioni di anomalia – Tardiva emissione delle fatture elettroniche – Tardivo invio dei dati dei corrispettivi giornalieri telematici (provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2023 n. 61196)

Con provv. 6.3.2023 n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali verranno inviate le comunicazioni per l’adempimento spontaneo destinate ai soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 co.4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.

1 . Premessa

I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art.21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art.2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo.

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Circolare n. 11/2023

Buoni benzina ai dipendenti per l’anno 2023

Con Legge 24 del 23/2/2023 è stato convertito in legge il D.L.5/2023, che prevede, anche per il 2023, la possibilità di concedere ai lavoratori buoni carburante per un valore totale non superiore ad € 200,00 annui nel periodo di imposta. È stata inoltre introdotta la rilevanza ai fini contributivi dell’importo dei buoni benzina.

1 . Bonus benzina

Rispetto alla versione originaria del decreto legge, con la legge di conversione è stata introdotta l’importante novità che nel 2023 il bonus benzina sarà esente solo fiscalmente e non contributivamente. Ciò aumenta il costo del bonus.

Esempio: si ipotizzi una azienda con aliquota INPS c/azienda del 30%, un tasso INAIL dello 0,4%, e una aliquota INPS c/dipendente del 9,19%. Se l’azienda concede bonus benzina per € 100 ad un dipendente, il costo per l’azienda sarà pari a € 130,40, mentre il valore effettivo per il dipendente sarà di € 90,81.

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Circolare n. 10/2023

Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

L’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.

1 . Caratteristiche generali

Il ravvedimento operoso speciale si attua rimuovendo la violazione, quindi presentando la dichiarazione integrativa e pagando:

  • le imposte che il contribuente non ha versato in ragione della violazione commessa;
  • gli interessi legali calcolati pro rata temporis dalla data in cui le imposte, in origine, avrebbero dovuto essere pagate;
  • le sanzioni amministrative ridotte a 1/18 del minimo per ciascuna violazione.

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