Circolare n. 26/2023

Dichiarazioni IMU e IMU ENC per gli anni 2021 e 2022 – Termine del 30.6.2023

L’art. 1 co. 769 della L. 27.12.2019 n. 160 disciplina gli obblighi di presentazione della dichiarazione IMU. Previsioni ad hoc sono inoltre disposte per la dichiarazione IMU degli enti non commercia-li dal successivo co. 770.

Entro il 30.6.2023 i soggetti passivi IMU (compresi gli enti non commerciali) devono presentare la dichiarazione:

  • relativa all’anno 2022;
  • relativa all’anno 2021 (in ragione della proroga prevista, da ultimo, dall’art. 3 co. 1 del DL 198/2022).

Per la presentazione della dichiarazione IMU sono stati approvati nuovi modelli mediante:

  • il DM 29.7.2022, per i soggetti passivi IMU “ordinari”;
  • il DM 4.5.2023, per gli enti non commerciali.

Dichiarazioni IMI, IMIS e ILIA

L’IMU si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, salvo:

  • per gli immobili siti nella Provincia autonoma di Bolzano, ove si applica l’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale di Bolzano 23.4.2014 n. 3;
  • per gli immobili siti nella Provincia autonoma di Trento, ove si applica l’imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge provinciale di Trento 30.12.2014 n. 14;
  • per gli immobili siti nei Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ove, dall’1.1.2023, si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di cui alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14.11.2022 n. 17.

 

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 25/2023

IMU – Versamento della prima rata entro il 16.6.2023

La prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la seconda rata, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2023, va versata entro il 18.12.2023.

Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2023.

1 . Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento (“nudo proprietario”).

 

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Circolare n. 24/2023

DL 10.5.2023 n. 51 – Proroghe di termini in ambito fiscale

Con il DL 10.5.2023 n. 51, pubblicato sulla G.U. 10.5.2023 n. 108, sono state emanate disposizioni urgenti, tra l’altro, in materia di proroghe di termini legislativi.

Il DL 51/2023 è entrato in vigore l’11.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le novità in materia fiscale contenute nel DL 51/2023.

Il DL 51/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 . Proroghe per la nuova rottamazione dei ruoli

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 e comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”). I termini relativi alla procedura sono stati posticipati dall’art. 4 co. 1 del DL 51/2023.

 

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Circolare n. 23/2023

Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento

Relativamente al 2023, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674, le misure del tributo variano in base alla Sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

1 . Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

 

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Circolare n. 22/2023

Detrazioni d’imposta per interventi edilizi – DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. “Blocca opzioni”) – Novità apportate in sede di conversione nella L. 11.4.2023 n. 38

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, e convertito con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, è stata esclusa la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo”, ex art. 121 del DL 34/2020, dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del decreto), salvo nei casi specificatamente previsti.

Sono poi state introdotte anche alcune novità ed “interpretazioni autentiche” in relazione a determinate previsioni normative inerenti i bonus edilizi e la loro cessione/sconto.

Entrata in vigore

Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023, mentre la legge di conversione, L. 38/2023, è entrata in vigore il 12.4.2023.

1 . Proroga del superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi

L’art. 1 del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:

  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

 

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Circolare n. 21/2023

Richiesta documentazione per i modelli REDDITI 2023 – (no partita IVA) e ulteriore documentazione per i soggetti titolari di partita IVA

1 . Richiesta informazioni per il modello redditi 2023 persone fisiche

Di seguito trasmettiamo una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2023, relativa all’anno 2022, delle persone fisiche.

Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società di persone, si vedano anche le schede successive.

 

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Circolare n. 20/2023

Aumento degli ammortamenti dei fabbricati strumentali per le imprese del commercio – Disposizioni attuative

L’art. 1 co. 65 – 68 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha incrementato l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, stabilendo che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei predetti settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

Con il provv. 22.3.2023 n. 89458, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le relative disposizioni attuative.

1 . Decorrenza

L’agevolazione non ha ancora effetto sui modelli REDDITI 2023, applicandosi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dei periodi 2023-2027).

I requisiti per la fruizione del beneficio, come saranno di seguito illustrati, devono sussistere in ciascuno di tali periodi d’imposta.

 

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Circolare n. 19/2023

Definizioni delle pendenze tributarie ex L. 197/2022 – Novità del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”)

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche alle procedure di definizione delle pendenze tributarie introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (c.d. “tregua fiscale”):

  • sono stati posticipati i termini per aderire ad alcune delle fattispecie e/o le scadenze di pagamento. NON sono stati ampliati i criteri di accesso alle procedure né le possibili fattispecie, fatta salva la conciliazione agevolata, possibile non più per i processi pendenti all’1.1.2023 ma per quelli pendenti al 15.2.2023.

1 . Ravvedimento operoso speciale

La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto una particolare forma di ravvedimento che, per quanto non derogato, rispecchia quello a regime disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Le caratteristiche principali del ravvedimento operoso speciale sono le seguenti:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1/18 del minimo;
  • la violazione doveva essere rimossa entro il 31.3.2023;
  • le somme, o la prima delle 8 rate, andavano pagate entro il 31.3.2023.

 

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Circolare n. 18/2023

DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. decreto “bollette”) – principali novità

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).

Il DL 34/2023 è entrato in vigore il 31.3.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023, diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”.

Il DL 34/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1 . Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il secondo trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

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Circolare n. 17/2023

Bonus investimenti in beni strumentali – aspetti documentali

Come già comunicato con precedenti circolari, l’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) modificato dall’art. 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.

Nella presente circolare si rammentano gli aspetti documentali continuativi necessari per la fruizione del beneficio, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare numero 25 del 2021.

1 . Documentazione iniziale

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali, che devono essere ottemperati sia al momento dell’investimento che durante tutto il periodo di fruizione del beneficio, cioè di utilizzo del credito d’imposta.

 

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