Circolare n. 9/2023

Regime dei costi “black list”

Per effetto dell’art. 1 co. 84 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), il quale ha introdotto i commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110 del TUIR, i costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali:

– che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);

– i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

1 . Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023.

Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 “solare”.

Per approfondimenti sulle novià in materia fiscale e agevolativa si invitano i clienti a leggere la circolare dello studio.

Circolare n. 8/2023

Comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022

Dal 16 febbraio, e fino al 16 marzo 2023 è possibile inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. Con il provvedimento n. 44905  dello scorso 16 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022, approvando altresì l’apposito modello e le istruzioni per la compilazione.

1 . Premessa

Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art.6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art.1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art.1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

Circolare n. 7/2023

Certificazione Unica

Ai sensi dell’art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:

  • l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
  • l’ammontare delle ritenute operate;
  • l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Per numerose tipologie di redditi, il sostituto d’imposta deve utilizzare la Certificazione Unica approvata dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la Certificazione Unica 2022, approvata con il provv. 14.1.2022 n. 11169).”

1 . Ambito applicativo

La Certificazione Unica riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli  4950 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

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Circolare n. 6/2023

Legge di bilancio 2023 – Cripto attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197, in vigore dall’1.1.2023).

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

1 . CRIPTO-ATTIVITÀ

Prima di esporre la tematica è bene precisare che la riforma ha introdotto il concetto di “cripto-attività” con riferimento al quale intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

Circolare n. 5/2023

Legge di bilancio 2023 – Principali novità in materia fiscale e agevolativa.

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

1 . Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%.

Per approfondimenti sulle novità in materia fiscale si invitano i clienti a leggere la circolare di studio.

Circolare n. 4/2023

Legge di bilancio 2023 – definizioni fiscali

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi-lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

1 . NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Dilazione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

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Circolare n. 3/2023

Dichiarazione IVA per l’anno 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 13 gennaio 2023 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2022 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione, si richiede gentilmente la consegna della documentazione elencata nel documento allegato entro e non oltre il 3 febbraio 2023.

1 . Dichiarazione IVA per l’anno 2022

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2022 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

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Circolare n. 2/2023

Tariffe ACI per l’anno 2023 e novità sulla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente

Con Comunicato pubblicato in GU n 302 del 28.12.2022, sono state rese note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per l’anno 2023 (art 3 comma 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n 314).

1 . Tariffe ACI relative al periodo d’imposta 2023

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2022 le tabelle nazionali 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’Automobile Club d’Italia attraverso le quali è possibile determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit derivante dalla concessione di veicoli aziendali concessi a dipendenti in uso promiscuo (uso sia per esigenze lavorative che per esigenze private).

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Circolare n. 1/2023

Tasso di interesse legale – Aumento al 5% dal 2023 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

1 . Effetti ai fini fiscali

Di seguito analizziamo le principali disposizioni fiscali interessate dalla variazione del tasso di interesse legale.

1.1 Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

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Circolare n. 32/2022

Ritenuta ridotta per agenti con dipendenti o collaboratori

Sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile differente a seconda che il percettore:

  • non si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte);
  • si avvalga di dipendenti o terzi (ritenuta pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte). L’applicazione della ritenuta ridotta è però subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste.

La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.

Premessa – Breve richiamo alla normativa

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute IRPEF viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente.

Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

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