Circolare n. 15/2023

Beni dual e quasi dual use.

Decimo pacchetto Russia: le precisazioni dell’Agenzia delle dogane

Il nuovo Regolamento (c.d. decimo pacchetto di sanzioni) ha integrato i divieti di esportazione delle merci europee verso Russia e Bielorussia, in particolare quelli relativi ai prodotti suscettibili di utilizzo a fini sia civili che militari (c.d. beni appartenenti alle liste “dual use” e “quasi dual use”) nonché i beni utilizzati nel settore dell’energia e dei trasporti e quelli in grado di contribuire al rafforzamento della capacità industriale russa.

1 . Beni dual use

Si intendono per beni dual use i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

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Circolare n. 14/2023

Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).

1 . Premessa

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per
la regolarizzazione
31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

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Circolare n. 13/2023

Informativa sulle erogazioni pubbliche – Modalità e termini di adempimento

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

1 . Ambito soggettivo di applicazione

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

Destinatari Informazioni
da pubblicare
Modalità di pubblicazione Termine per
l’adempimento
Enti non com­merciali Associazioni di pro­­­tezione ambientale

Associazioni
di consumatori

Associazioni, ONLUS e fondazioni

Erogazioni pubbliche Sui propri siti
Internet o analoghi portali di­gi­tali
Entro il 30 giugno

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Circolare n. 12/2023

Comunicazioni di anomalia – Tardiva emissione delle fatture elettroniche – Tardivo invio dei dati dei corrispettivi giornalieri telematici (provv. Agenzia delle Entrate 6.3.2023 n. 61196)

Con provv. 6.3.2023 n. 61196, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali verranno inviate le comunicazioni per l’adempimento spontaneo destinate ai soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 co.4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015.

1 . Premessa

I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art.21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art.2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo.

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Circolare n. 11/2023

Buoni benzina ai dipendenti per l’anno 2023

Con Legge 24 del 23/2/2023 è stato convertito in legge il D.L.5/2023, che prevede, anche per il 2023, la possibilità di concedere ai lavoratori buoni carburante per un valore totale non superiore ad € 200,00 annui nel periodo di imposta. È stata inoltre introdotta la rilevanza ai fini contributivi dell’importo dei buoni benzina.

1 . Bonus benzina

Rispetto alla versione originaria del decreto legge, con la legge di conversione è stata introdotta l’importante novità che nel 2023 il bonus benzina sarà esente solo fiscalmente e non contributivamente. Ciò aumenta il costo del bonus.

Esempio: si ipotizzi una azienda con aliquota INPS c/azienda del 30%, un tasso INAIL dello 0,4%, e una aliquota INPS c/dipendente del 9,19%. Se l’azienda concede bonus benzina per € 100 ad un dipendente, il costo per l’azienda sarà pari a € 130,40, mentre il valore effettivo per il dipendente sarà di € 90,81.

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Circolare n. 10/2023

Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co. 174 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

L’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.

1 . Caratteristiche generali

Il ravvedimento operoso speciale si attua rimuovendo la violazione, quindi presentando la dichiarazione integrativa e pagando:

  • le imposte che il contribuente non ha versato in ragione della violazione commessa;
  • gli interessi legali calcolati pro rata temporis dalla data in cui le imposte, in origine, avrebbero dovuto essere pagate;
  • le sanzioni amministrative ridotte a 1/18 del minimo per ciascuna violazione.

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Circolare n. 9/2023

Regime dei costi “black list”

Per effetto dell’art. 1 co. 84 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), il quale ha introdotto i commi da 9-bis a 9-quinquies all’art. 110 del TUIR, i costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali:

– che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);

– i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

1 . Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023.

Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 “solare”.

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Circolare n. 8/2023

Comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022

Dal 16 febbraio, e fino al 16 marzo 2023 è possibile inviare la comunicazione relativa ai crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. Con il provvedimento n. 44905  dello scorso 16 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022, approvando altresì l’apposito modello e le istruzioni per la compilazione.

1 . Premessa

Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art.6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art.1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art.1 del DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

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Circolare n. 7/2023

Certificazione Unica

Ai sensi dell’art. 4 co. 6-ter e 6-quater del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d’imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:

  • l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
  • l’ammontare delle ritenute operate;
  • l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Per numerose tipologie di redditi, il sostituto d’imposta deve utilizzare la Certificazione Unica approvata dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la Certificazione Unica 2022, approvata con il provv. 14.1.2022 n. 11169).”

1 . Ambito applicativo

La Certificazione Unica riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli  4950 del TUIR, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

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Circolare n. 6/2023

Legge di bilancio 2023 – Cripto attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197, in vigore dall’1.1.2023).

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

1 . CRIPTO-ATTIVITÀ

Prima di esporre la tematica è bene precisare che la riforma ha introdotto il concetto di “cripto-attività” con riferimento al quale intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

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