Circolare n. 07/2025

Regime transfrontaliero IVA di franchigia – Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Mediante il D.lgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione, fra l’altro, alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese.

Con il suddetto decreto è stato quindi introdotto nel DPR 26.10.72 n. 633 il nuovo Titolo V-ter, composto dagli artt. 70-terdecies – 70-duovicies.

L’attuazione del regime è demandata, ai sensi del nuovo art. 70-terdecies del DPR 633/72, ad uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell’accesso al regime, nonché le informazioni che vanno riportate nella domanda.

Regime transfrontaliero IVA di franchigia

La direttiva UE 18.2.2020 n. 285 ha operato una serie di modifiche alle disposizioni contenute nella direttiva CE 28.11.2006 n. 112 con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese.

Per evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, viene consentito, dall’1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

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Circolare n. 06/2025

Tariffe ACI per l’anno 2025 e novità della Legge n. 207/2024

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Si analizzano, in seguito, anche le principali novità apportate dalla Legge n. 207/2024, riguardanti:

  • le modalità di determinazione del Fringe Benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (l’art. 1 co. 48 della L. 207/2024 ha modificato l’art. 51 co.4 lett. a) del TUIR);

  • l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea ( 1 co. 81 della L. 207/2024)

 

Tariffe ACI per l’anno 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto aggiornamento annuale delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Le tabelle ACI, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono realizzate tenendo conto del consumo di carburante e dell’usura che l’auto subisce durante l’utilizzo.

Queste tabelle vengono quindi utilizzate:

  1. per quantificare i rimborsi chilometrici che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
  2. per calcolare l’esatto ammontare del fringe benefit di chi utilizza un’auto aziendale ad uso promiscuo, che si calcola moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per 15.000, ottenendo così il valore stimato dell’auto aziendale nel corso dell’anno.

 

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Circolare n. 05/2025

Dichiarazione IVA per l’anno 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2025 i provvedimenti di approvazione dei modelli e delle istruzioni concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 ai fini IVA, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

Si illustreranno le indicazioni principali per l’adempimento oltre alle regole in tema di esonero della garanzia per la richiesta di rimborso dell’imposta a credito e alle regole in tema di utilizzo in compensazione dello stesso credito.

Ai fini della predisposizione della dichiarazione, si richiede gentilmente la consegna della documentazione elencata nel documento allegato entro e non oltre il 12 febbraio 2025.

Dichiarazione IVA per l’anno 2024

La dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2024 va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il febbraio e il 30 aprile 2025. Occorre, invece, inviare il modello entro il mese di febbraio (28 febbraio 2025) qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale IVA (quadro VP) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024.

 

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Circolare n. 04/2025

Verifiche regimi contabili e IVA

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime fiscale agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

A norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire

dall’anno successivo al mancato superamento dei limiti sopra indicati:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

 

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Circolare n. 03/2025

Conservazione dei messaggi di Posta Elettronica Certificata e obbligo di P.E.C. per gli amministratori di società

Riteniamo utile e importante ribadire alcuni aspetti di grande rilevanza giuridica relativi all’utilizzo dello strumento della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

In particolare, con riguardo all’archiviazione dei documenti informatici, l’articolo 43 del CAD stabilisce l’obbligo di conservazione in modo permanente con modalità digitali per tutto il tempo prestabilito dalla legge (10 anni).

Di conseguenza, non costituiscono pratiche di archiviazione corrette:

  • il salvataggio delle P.E.C. sul proprio pc/server;
  • la stampa cartacea e l’archiviazione fisica del messaggio.

A partire dal 1° gennaio 2025, con la Legge di bilancio 2025 (Legge 30.12.2024 n. 207, pubblicata sul S.O. della G.U. del 31.12.2024), è stato introdotto l’obbligo per i singoli amministratori di società (sia società di persone che di capitali) di dotarsi di una propria P.E.C.

 

La conservazione dei messaggi P.E.C.

Premessa

Poiché lo strumento della P.E.C. negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore diffusione quale

mezzo per inviare e ricevere documenti, contratti e comunicazioni, è evidente la necessità o quanto meno l’opportunità di dotarsi di sistemi di conservazione che assicurino nel tempo la validità legale della documentazione inviata tramite tale modalità.

Ricordiamo che l’obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata discende dagli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che prevedono l’obbligo, per l’imprenditore, di “…conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché  le  copie  delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle  fatture  spedite”  e  dispongono  la   conservazione decennale per “… le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.

 

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Circolare n. 2/2025

Legge di bilancio 2025: principali novità in materia fiscale

Nella presente circolare si analizzano le principali novità in materia fiscale e agevolativa della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43), in vigore dall’1.1.2025.

Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali –
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

·         la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

·         la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;

·         la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

 

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

·         fino a 28.000 euro 23%;

·         oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;

·         oltre 50.000 euro 43%.

 

 

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Circolare n. 01/2025

Legge di bilancio 2025: principali novità in materia di lavoro e previdenza

Nella presente circolare si analizzano le principali novità in materia di lavoro e previdenza della L. 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43), in vigore dall’1.1.2025.

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento Descrizione
Riduzione
contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

·         imprenditori individuali o soci di società;

·         collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

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Circolare n. 49/2024

Compensi amministratori: guida ai controlli di fine anno

A norma dell’articolo 2364 cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.

Dal punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall’amministratore.

La loro deducibilità, in capo alla società erogante, segue le regole dell’articolo 95 comma 5 TUIR, e cioè è collegata all’esercizio di corresponsione.

Adempimenti civilistici – cenni

A norma dell’articolo 2364, cod. civ., il compenso degli amministratori (se non è stabilito dallo statuto) deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina ovvero, anche in epoca successiva, con apposita delibera assembleare.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche statutarie (es. amministratori delegati), la determinazione della remunerazione avviene ad opera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nei limiti previsti dall’assemblea di determinazione della remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli a cui sono affidati particolari incarichi.

Il compenso riconosciuto all’amministratore di società può essere corrisposto sotto diverse forme, nel senso che può essere elargito:

  • in misura fissa e liquidato con cadenza periodica o “una tantum” oppure;
  • in misura percentuale sull’utile d’esercizio da calcolarsi sugli utili netti distribuibili (dedotta, quindi, la quota di utili destinata a riserva legale, a copertura perdite ovvero ad altri usi).

 

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Circolare n. 48/2024

Acconto IVA – Art. 6 della L. 29.12.90 n. 405

L’art. 6 della L.29.12.1990 n. 405 stabilisce l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, che si configura quale anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

– su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);

– su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);

– su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542)

Il versamento deve essere effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Per l’anno corrente, la scadenza è fissata al 27.12.2024.

Con il D. Lgs. 87/2024, è stato parzialmente modificato il regime sanzionatorio per gli omessi o tardivi versamenti, così come l’istituto del ravvedimento operoso.

 

ESONERI

Sono esonerati dall’obbligo:

  • i soggetti tenuti a versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2024 e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2024 (soggetti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2024 (soggetti “trimestrali”), poiché non hanno registrato operazioni in tale mese o trimestre;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • i soggetti che svolgono attività di intrattenimento in regime speciale ex 74 co. 6 del DPR 633/72;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario previsto dalla 16.12.91 n. 398;
  • i soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
  • i soggetti in regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 54 – 89 della Legge 23.12.2014 n. 190;
  • i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti ai fini IVA;
  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni attive con applicazione del meccanismo dello “split payment”.

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Circolare n. 47/2024

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Contributi per il rinnovo del parco veicolare – Presentazione delle domande

Con il DM 6.8.2024 n. 208, pubblicato sulla G.U. 13.9.2024 n. 215 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono stati previsti ulteriori incentivi, sotto forma di contributi, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Mediante il successivo DM 20.11.2024 n. 537, pubblicato sulla G.U. 3.12.2024 n. 283, sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione, in particolare le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione dell’investimento.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, codice ATECO 49.41;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Possono presentare domanda anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione delle suddette imprese, costituite sotto forma di cooperative, consorzi e società consortili.

 

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